La compliance 231 nella giurisprudenza della Cassazione
La compliance 231 nella giurisprudenza della Cassazione

Nel 2021 ricorre il ventennale del D. Lgs. 231/2001, che ha introdotto la responsabilità penale delle imprese e degli enti in Italia. Al fine di ribadire l’importanza per industrie e PMI di dotarsi di un sistema di compliance che le tuteli dal rischio connesso al compimento dei “reati aziendali”, prendiamo spunto da una recentissima sentenza della Cassazione[1], dalla cui analisi ben si può apprezzare l’importanza strategica di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Partendo dal presupposto che la società in questione non aveva aderito ad un sistema di autoregolamentazione 231, in primo grado questa veniva assolta dal reato 231 denominato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. L’assoluzione nasceva dall’esclusione che il soggetto deceduto nell’incidente avesse avuto accesso all’area pericolosa passando da un cancelletto realizzato abusivamente che, secondo l’accusa, aveva la finalità di permettere l’esecuzione dei lavori accelerandoli e abbassandone il costo; pertanto, l’imputazione che veniva mossa alla società era quella di aver omesso le misure di prevenzione legislativamente previste per ottenere un vantaggio in termini di risparmio di spesa.
Il ribaltamento della sentenza in appello nasce, invece, dal riconoscimento dell’avvenuto accesso del lavoratore al macchinario per il tramite di questo cancelletto abusivo. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello rilevando che la realizzazione del varco abusivo non fosse finalizzata all’ottenimento di un vantaggio produttivo per la s.r.l. e, quindi, a logiche di risparmio societarie, ma servisse, al contrario, ad alleggerire il lavoro degli operai nel caricamento degli utensili.
Naturalmente, se ci fosse stato un complesso di procedure scritte ben strutturato con annesso un adeguato sistema di controlli, come chiaramente regolato dalla normativa 231, sarebbe stato evidenziato subito il comportamento scorretto del dipendente, che ha utilizzato un accesso volto a “risparmiare fatica ai lavoratori[2]” per una finalità del tutto diversa con quella per la quale tale accesso era stato pensato e creato. Un Modello 231 correttamente ed effettivamente attuato avrebbe ragionevolmente spinto un accorto Pubblico Ministero ad archiviare il caso. La società ha, infatti, adottato tardivamente l’impianto di “compliance 231” per beneficiare della funzione premiale[3] “collegata alla predisposizione dei protocolli[4]” dopo il reato e consistente nella possibilità di proseguire nell’attività produttiva, evitando le sanzioni interdittive; la Cassazione afferma, però, che ciò non la esenta da uno “scrutinio d’idoneità più rigoroso[5]” rispetto a quello cui sarebbe stata sottoposta nel caso in cui avesse potuto celermente produrre le carte e le prove necessarie a dimostrare la correttezza delle prassi aziendali - plasmate sulla normativa 231 nonché sul T.U. 81/08 - e la condotta consapevolmente irresponsabile del soggetto poi deceduto.
In pratica, la soluzione del “ravvedimento operoso[6]”, sebbene dimostri una minore futura “capacità a delinquere[7]” dell’ente con ovvie ricadute positive nel corso del processo, non sempre risulta essere un valido escamotage per evitare le pesanti conseguenze di un reato 231, specie in materia di sicurezza dei lavoratori; pertanto, dotarsi di un sistema di autoregolamentazione 231, dovrebbe essere sempre più al centro delle valutazioni delle industrie che vogliano operare serenamente e perseguire politiche d’impresa etiche ed evolute.
[1] Cass. Pen. Sez. 4 n. 36778/2020
[2] Così desumeva il perito d’ufficio, al netto delle sue valutazioni.
[3] Che sarebbe il contraltare della funzione esimente correlata alla adozione del modello ante delictum; così, A. Rugani, La costruzione del “modello di organizzazione, gestione e controllo”, Profili contenutistici e metodologici, in Altalex.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] M. Arena, La responsabilità amministrativa delle imprese: il D.Lgs n. 231/2001. Normativa, modelli organizzativi, temi d'attualità, Nuova Giuridica 2015.
[7] Ibidem.
Diritto ed Economia a sostegno della nuova industria - Convegno ELSA
Diritto ed Economia a sostegno della nuova industria - Convegno ELSA

Studio Industria parteciperà, tramite la relazione del Senior Partner Avv. Andrea Tatafiore, al webinar organizzato da ESLA - European Law Students' Association, dal titolo "Diritto ed Economia a sostegno della nuova industria".
L'occasione sarà dedicata, tramite speaker d'eccezione, alla commistione tra la componente giuridica e la componente economica del mondo imprenditoriale, riflettendo sull'intersezione delle due materie nel ramo consulenziale.
Il webinar si terrà su piattaforma Google Meet, chiedendo di iscriversi tramite il seguente form: https://forms.gle/GxFgUvr7cUc8XogR9.
Prorogati Superbonus e Piano Industria 4.0 fino al 2022
Prorogati Superbonus e Piano Industria 4.0 fino al 2022
Industry 4.0

La Legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato i vari incentivi e bonus degli anni precedenti, con scadenze differenziate.
Transizione/Industria 4.0 – commi da 1051 a 1067
In primo luogo, viene rinnovata una delle misure più significative per le imprese, il pacchetto “Industry 4.0” che nel corso del tempo ha cambiato varie denominazioni, sino a “Transizione 4.0”: nella sostanza, racchiude invariabilmente una serie di agevolazioni, per lo più fiscali, nell’ambito degli investimenti imprenditoriali.
Si tratta nello specifico:
- del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 oppure fino al 30 giugno 2023, purché entro il 2022 sia pagato in acconto almeno il 20% del costo di acquisizione. Le nuove regole estendono la percentuale del credito di imposta, l’ammontare delle spese ammissibili e l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici”. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;
- del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche il credito d’imposta “potenziato” per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
- del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022.
Nuova Sabatini
- Viene rinnovata la c.d. “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), la legge che finanzia gli investimenti in beni strumentali: viene semplificato l’accesso all’agevolazione e viene estesa a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale (finora era prevista solo per finanziamenti non superiori a 200.000 euro).
Superbonus edilizio 110%
Viene prorogato fino al 2022 e ampliato il più importante bonus che l’emergenza Covid ha generato, cioè la maxi-detrazione fiscale al 110% dei lavori di eco-sismabonus.
Diverse le novità:
- tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono inclusi anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, pure se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- il bonus è prorogato, in generale, fino al 30 giugno 2022, ma viene esteso fino al 31 dicembre 2022 se viene realizzato almeno il 60% dei lavori per gli interventi effettuati sui condomini e sugli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari;
- viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- viene esteso il megabonus al 165% per la ricostruzione di immobili colpiti da terremoto a tutti quelli compresi nelle zone interessate da eventi sismici dopo il 2008;
- vengono chiariti alcuni aspetti interpretativi.