Oggi parliamo di legal design: convegno dei Professionisti Studio Industria

Oggi parliamo di legal design: convegno dei Professionisti Studio Industria


Studio Industria si mantiene attiva sui temi dell'innovazione.

 

Oggi due nostri Professionisti, l'Avv. Francesco Minazzi e l'Avv. Sandro Marcelli, terranno un convegno sulla novità più interessante degli ultimi anni nelle professioni legali: il Legal Design.

 

Il Legal Design è una recente scienza giuridica che si occupa delle metodologie per rendere più chiari e più semplici i contenuti giuridici, mediante la semplificazione del linguaggio e con l'aiuto dei contenuti visivi.

 

Terremo un convegno sul tema alle 15.00 presso la Sala dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, che ci ha invitato a portare questa ventata di innovazione.

 

Comunicheremo la diretta streaming sulla nostra pagina LinkedIn.

 

Stay tuned!

 

Qui la locandina: Chiarezza e sinteticita' dopo la cartabia la soluzione del legal design rev 2

 

#studioindustria #nextlevelbusiness #masteringthefuture

 


In arrivo il Decreto Whistleblowing

In arrivo il Decreto Whistleblowing


Il Governo ha recentemente approvato lo schema di Decreto Legislativo che darà attuazione alla c.d. Direttiva Whistleblowing dell’Unione Europea, che porterà novità molto impattanti su Imprese e Pubbliche Amministrazioni. È utile spendere qualche parola su questo strumento.

 

In Italia, il whistleblowing è stato riconosciuto come diritto individuale, idoneo a offrire protezione ai dipendenti pubblici e privati che hanno esposto comportamenti illegali o inappropriati da parte di un’organizzazione (impresa, PA, etc). Già nel 2001 il Decreto 231 aveva previsto la segnalazione anonima per gli appartenenti a un soggetto che si fosse dotato del Modello 231, poi la legge sulla tutela dei segnalatori del 2016 ha stabilito ulteriori norme per proteggere nella PA i whistleblower da ritorsioni e discriminazioni sul posto di lavoro.

 

La promulgazione di questa legislazione ha creato incentivi a migliorare la trasparenza nel settore pubblico, promuovendo una cultura etica e responsabile nell'ambiente professionale italiano.

 

Il whistleblowing è uno strumento vitale in qualsiasi ambiente professionale per garantire che l'attività fraudolenta, non etica o criminale sia identificata e segnalata. Aiuta a proteggere la salute pubblica, la sicurezza e l'integrità del luogo di lavoro offrendo alle persone la possibilità di parlare in modo anonimo di potenziali violazioni etiche o cattiva condotta senza timore di ritorsioni. Inoltre, la denuncia di irregolarità può contribuire a migliorare il governo societario in quanto consente indagini efficaci su illeciti, promuovendo la responsabilità aziendale e l'applicazione della legge ove necessario.

 

Politiche efficaci per gli informatori forniscono ai dipendenti percorsi chiari per segnalare le loro preoccupazioni e possono aiutare a rafforzare la cultura organizzativa dimostrando un impegno senza compromessi per l'integrità e la condotta etica a tutti i livelli dell'organizzazione.

 

Questi sono gli obiettivi della Direttiva e del Decreto Whistleblowing, che si applicheranno (secondo lo schema pubblicato) a partire dal 2023-2024, con scadenze diverse a seconda dei casi; basti ricordare, comunque, per ora, che l’obbligo di adottare un sistema di segnalazione si applicherà alle società con più di 50 dipendenti, alle PA e a coloro che si dotano di un sistema 231.

 

Nei prossimi post approfondiremo questi aspetti: restate in attesa delle nostre “segnalazioni”!

 

#studioindustria #nextlevelbusiness #masteringthefuture


L'importanza di agevolazioni e incentivi per le imprese

L'importanza di agevolazioni e incentivi per le imprese


Nel panorama economico odierno, gli incentivi statali sono di fondamentale importanza per le imprese, i privati e interi settori. Questi incentivi possono assumere molte forme, da agevolazioni fiscali e sussidi a ricerca e sviluppo finanziati dal governo, ma l'obiettivo generale è dare alle entità una spinta in più per fare affari che genererebbe posti di lavoro, incoraggerebbe l'innovazione, stimolerebbe la crescita economica e altro ancora. Per questi motivi, gli incentivi statali sono diventati uno strumento essenziale per fornire lo slancio al cambiamento, sia che ciò significhi incoraggiare gli investimenti, avviare un'impresa o assumere un rischio su una nuova tecnologia.

 

Gli incentivi statali sono importanti per le imprese per risparmiare denaro e stimolare gli investimenti. Le agevolazioni fiscali riducono i costi generali delle imprese, dando loro più capitale da reinvestire nelle loro operazioni. Ciò aiuta le aziende ad espandersi, ad assumere più dipendenti e ad aumentare salari e stipendi. Inoltre, i sussidi governativi aiutano le imprese a ridurre i costi e perseguire opportunità di ricerca che altrimenti potrebbero non prendere in considerazione, incoraggiando l'innovazione e creando ancora più opportunità economiche.

 

Per gli industrie, gli incentivi governativi forniscono sicurezza economica, rendendo più facile perseguire opportunità formative o correre rischi in un'impresa commerciale. I crediti d'imposta e le esenzioni rendono più facile per le persone risparmiare e investire denaro, mentre i progetti sponsorizzati dal governo possono agevolare l’efficacia delle politiche del lavoro.

 

In breve, gli incentivi governativi sono fondamentali per incoraggiare l'attività economica, dare impulso alle industrie, incentivare gli investimenti e creare maggiori opportunità di prosperità per gli individui. Sono uno strumento potente per fornire una spinta tanto necessaria per stimolare il progresso, sia a breve che a lungo termine. Pertanto, gli incentivi statali dovrebbero rimanere in prima linea nelle agende aziendali e nei business plan.

 

Stiamo monitorando le prospettive della Legge di bilancio per mappare le iniziative che verranno intraprese in merito e creare una programma di innovazione a misura di impresa. A tal fine, Studio Industria ha strutturato anche una propria business unit dedicata non solo agli incentivi, ma anche alla bandistica e alle opportunità di finanziamento già previste e in corso di pubblicazione.

 

Rimaniamo aggiornati!

 

 

 

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Nuovo Decreto Biometano: novità sulle agevolazioni

Nuovo Decreto Biometano: novità sulle agevolazioni


Il 15 settembre 2022, il Ministro della transizione ecologica (MiTE), ha firmato il “Nuovo Decreto Biometano”, finalizzato a sostenere lo sviluppo del biometano nazionale, ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui organici.

 

Questo provvedimento, che costituisce un’incentivazione per la produzione di biometano, ha assegnato 1,7 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

Il Nuovo Decreto Biometano, che si presenta come mezzo di attuazione dell’economia circolare, ha il doppio obiettivo di efficientare e riconvertire gli impianti di biogas agricoli esistenti (per trasformarli in nuovi impianti di produzione di biometano sostenibile) e di incentivare la costruzione di nuove centrali per la produzione di biometano.

 

Una simile misura, mai come in questo periodo storico, si presenta fondamentale per ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas estero e maggiormente “indipendente” nella produzione: si stima che potrà essere coperto fino al 20% del fabbisogno italiano di gas riducendo l’impatto ambientale.

Da un punto di vista tecnico, gli incentivi sono concessi sia per “impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici”, sia per “impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione”, a condizione che gli interventi siano realizzati in data antecedente la pubblicazione della graduatoria e che siano conclusi entro il 30 giugno 2026. Ai produttori degli impianti che rispettano i requisiti sopra indicati spetta:

  1. a) un contributo in conto capitale del 40% calcolato sul massimo dele spese ammissibili (Allegato 1 Decreto n.340/2022);
  2. b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata a partire dalla data di entrata in funzione dell’impianto.

Ai fini dell’erogazione del contributo in conto capitale, rientrano tra le spese ammissibili:

  • costi di realizzazione ed efficientamento degli impianti;
  • attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
  • costi di connessione alla rete del gas naturale;
  • costi per l’acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell’impianto;
  • spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
  • costi per la fase di compostaggio del digestato.

 

In conclusione, è importante sottolineare come gli interventi di spesa esaminati possano godere delle agevolazioni previste dal Decreto solo a seguito dell’aggiudicazione di procedure competitive pubbliche di cui sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacità produttiva.

 

 

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Studio Industria alla convention Eni Plenitude 2022

Studio Industria all' assemblea Eni Plenitude 2022


Si è tenuta il 17 e 18 maggio 2022 la convention di Eni Plenitude dedicata ai bonus edilizi e al futuro degli investimenti green.

Studio Industria ha avuto la fortuna di partecipare come partner tecnico, con grande orgoglio.

 

La convention si è tenuta nello splendido ambiente dell'Acquario di Genova, a simboleggiare l'attenzione verso l'ecosistema della Terra, in linea con le politiche ESG di Eni Plenitude.

 

Non a caso, il tema era proprio le politiche di sviluppo dei progetti di efficientamento energetico.

 

Puntiamo al miglioramento.

 

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Seminario sulla proprietà intellettuale

Seminario sulla proprietà intellettuale


Anche nel 2022 prosegue la nostra attività convegnistica.

Il primo aprile, ore 15, si terrà, presso l'università LUISS, un convegno dal titolo " Proprietà intellettuale e quarta
rivoluzione industriale: sfide e prospettive", nel corso del quale sarà presentato il volume del Trattato Omnia su Proprietà Intellettuale – Segni distintivi, brevetti, diritto d’autore, alla cui stesura ha partecipato il nostro senior partner Prof. Andrea Tatafiore.

E' possibile partecipare di persona e online, come da istruzioni nella locandina reperibile qui.

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Avviato corso superbonus HD-Giovani Commercialisti

Avviato corso superbonus HD-Giovani Commercialisti


Il 2022 inzia con un ottimo avvio per Studio Industria.

 

Apriamo l'anno con due punti d'orgoglio:

- venerdì 28 inizierà ufficialmente il corso di formazione sui bonus edilizi, tenuto da Harley&Dikkinson e Studio Industria, in seguito alla partnership intrapresa l'anno passato;

- nuovi riconoscimenti professionali ci arricchiscono, con la nomina del senior partner Avv. Andrea Tatafiore come sindaco effettivo della Sivam spa.

 

Ad maiora!

 

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Partnership Studio Industria-HD al convegno dei Giovani Commercialisti

Partnership Studio Industria-HD al convegno dei Giovani Commercialisti


Studio Industria e Harley&Dikkinson-HD partecipano con orgoglio all'importante XIII Forum dell'Unione del Giovani Dottori Commercialisti, tenuto oggi a Roma.

 

Si parla di opportunità: gli interventi sono di spessore, a partire dal Presidente dell'Unione Matteo De Lise sino all'A.D. di HD Alessandro Ponti, dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini a diversi Sottosegretari del Governo.

 

Un'occasione di confronto necessaria e rilevante: qui il programma dell'evento -> Programma.

 

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Perché il Milan non ha potuto registrare il suo marchio europeo

Perché il Milan non ha potuto registrare il suo marchio europeo 


È di qualche giorno fa la notizia, all’apparenza surreale, del mancato riconoscimento della registrazione del marchio “AC Milan” in ambito europeo, in quanto risulterebbe “confusorio” in virtù della precedente registrazione, nel 1988, di un analogo marchio (per l’appunto “Milan”), depositato da una azienda di nazionalità tedesca, la InterES (il cui nome rende la cosa ancora più paradossale), che vende articoli di cancelleria quali penne, matite e quaderni.

 

Cerchiamo a questo punto di ricostruire la vicenda e il ragionamento seguito dal Tribunale europeo, che ha negato il riconoscimento del marchio limitatamente al paese tedesco ed in riferimento ai prodotti venduti dalla azienda tedesca rientranti nella classe di Nizza n. 16 (penne, matite, quaderni ecc.)[1].

 

Occorre dapprima chiarire come, ad oggi, sia possibile offrire tutela al marchio sotto tre diversi e complementari ambiti, ossia a livello nazionale, comunitario e internazionale[2]. L’AC Milan ha presentato nel febbraio del 2017 una domanda di deposito internazionale all’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) chiedendone la protezione in ambito europeo, rilevando dunque a tutti gli effetti come una domanda di registrazione di marchio comunitario, con applicazione della relativa disciplina: a norma degli artt. 36 ss. del RMUE[3], l’EUIPO ha effettuato un primo esame formale ed una seconda analisi circa l’assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione[4], conclusosi positivamente.

 

Successivamente si è effettuata la ricerca di anteriorità da parte di ogni Ufficio nazionale e quello tedesco, nella relazione trasmessa all’EUIPO, ha individuato la presenza del marchio “Milan” dell’azienda operante in Germania: è a questo punto che l’azienda tedesca, ricevuta la comunicazione di pubblicazione della domanda di marchio, in base alla disciplina europea, ha potuto presentare opposizione[5] dinanzi alla Divisione Opposizione dell’EUIPO.

In base all’art. 42, comma 2, l’azienda tedesca è stata chiamata dapprima a dimostrare che di aver “seriamente utilizzato” il suo marchio per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato (pena la decadenza, ai soli fine dell’opposizione, per non uso in caso di mancata prova e dunque contestuale rigetto dell’opposizione[6]). Ed infatti, in sede di deposito, il depositante deve indicare in relazione a quali classi di Nizza intende accordare la protezione, non potendosi mai accordare protezione giuridica ad un marchio in astratto.

 

L’AC Milan ha richiesto la protezione del marchio in relazione a diverse classi, compresa quella oggetto di opposizione, ossia la n. 16: ciò vuol dire che l’azienda tedesca non ha inteso (né avrebbe potuto) inibire l’intera portata del marchio “AC Milan” in Germania, ma si è voluta tutelare esclusivamente in riferimento alla classe merceologica di riferimento, i cui prodotti risultano essere oggetto della propria attività di impresa, ossia la produzione di quaderni, penne ecc. a marchio “Milan”, in quanto la concessione in favore dell’AC Milan della possibilità di commercializzare quei prodotti in Germania avrebbe potuto provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.

 

A tal proposito, il Tribunale UE non ha condiviso la posizione del club meneghino in riferimento al fatto che il marchio “AC Milan” gode già di notorietà in Germania in virtù della sua storia in ambito calcistico, ma, al contrario, ha correttamente osservato che la notorietà del marchio è da tenere in considerazione solo laddove si trovi in un rapporto di anteriorità rispetto al marchio di cui si chiede la registrazione, non il contrario[7].

Ed inoltre il Tribunale ha statuito che nemmeno la presenza di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello nel marchio tedesco possa contribuire a dissolvere ogni elemento di confusione, stante l’elevata somiglianza sul piano fonetico, e la non dominanza a livello distintivo dell’elemento figurativo rispetto a quello denominativo.

 

A questo punto residua per il club di Milano solo un’ultima possibilità di ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia UE, ma è opportuno che il club valuti attentamente quanto convenga procedere in tal senso, dal momento che la pronuncia del Tribunale UE non preclude in toto la registrazione del marchio, potendosi infatti procedere con singoli depositi nazionali negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento, così come anche in Germania, con la sola esclusione dei prodotti ricompresi nella classe merceologica n. 16. Nulla impedirà dunque al club rossonero di continuare con le attività di merchandising anche in Germania, ma è certo che non sarà accordata tutela in riferimento a matite, penne e quaderni con logo “AC Milan”.

 

[1] La classificazione merceologica di Nizza è un elenco di classi di prodotti e/o servizi (45 in totale) tra loro omogenei, con valenza internazionale, e serve a tutelare il marchio in relazione alle classi indicate in sede di domanda.

[2] Si sottolinea in particolare la fungibilità tra i diversi depositi, in quanto la presentazione di una domanda di registrazione nazionale o comunitaria non preclude di certo il fatto che il depositante possa, al momento stesso del deposito ma anche successivamente, richiedere un’estensione della protezione in ambito internazionale; allo stesso modo è possibile richiedere l’estensione in ambito internazionale per un marchio comunitario. Il marchio internazionale, allora, non costituisce un marchio distinto da quello nazionale o comunitario, ma è una mera estensione che opera nei confronti di tutti gli Stati aderenti alle Convenzioni che regolano la disciplina del marchio internazionale.

[3] Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE.

[4] L’RMUE distingue tra impedimenti “assoluti” alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli “relativi” che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno, per la presenza di anteriorità invalidanti. “Marchio dell'Unione Europea”, in www.inpatandlaw.com.

[5] In base all’art. 41 RMUE, i soggetti autorizzati che si sentano lesi dalla domanda, in quanto ritengano che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto violi un loro diritto, possono presentare opposizione, entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, in forma scritta e deve essere motivata. Contro tale pronuncia è ammesso ricorso davanti alla Commissione di ricorso dell’Ufficio.

[6] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, VII, 312.

[7] Ed infatti, in base all’articolo 5, comma 3, a), Direttiva UE 2015/2436, “Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile ad un marchio d’impresa anteriore … quando il marchio d’impresa anteriore gode di notorietà … nell’Unione e l’uso del marchio d’impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

 

 

Contributo a cura del dott. Riccardo Ianni.


I “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) - Parte 1

I “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) - Parte 1 


Il 22 settembre 2021 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per pronunciarsi sul tema, molto interessante e oggetto di controversia, dei c.d. “controlli difensivi”.

 

Trattasi, in maniera molto sintetica, di modalita di controllo attuate dal datore di lavoro e dirette all’accertamento di “comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale [1].

Nello specifico, la questione che maggiormente ha interessato la Giurisprudenza di legittimità, oltre che moltissimi addetti ai lavori, è la compatibilità di tali controlli con la sopravvenuta modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (antecedentemente alla modifica rubricato come “Impianti audiovisivi”, Legge n. 300 del 1970) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 (“Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”).

 

L’art. 4, per come previsto anteriormente alla riforma di cui sopra, contemplava due livelli di protezione della sfera privata del lavoratore: il primo, tramite divieto assoluto di impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti ai fini del controllo a distanza dell’attività svolta dai lavoratori; il secondo, meno assoluto, nel caso in cui le ragioni del controllo fossero da ricondurre ad esigenze oggettive dell’impresa (sempre, ovviamente, nel rispetto di alcune procedure di garanzie necessarie ai fini dell’impiego di tali strumenti).

Volendo andare al cuore della scelta legislativa, si può affermare che la ragione che indusse l’introduzione di questo regime fu (ed è tutt’oggi) da ricondursi ad esigenze di “contenimento” del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, e ciò per “riequilibrare” le posizioni delle parti nel contesto del rapporto di lavoro.

 

Tuttavia, seppur previsti questi limiti, ci si chiese se fosse possibile che ulteriori ragioni (ovvero la tutela del patrimonio aziendale) potessero esonerare il datore di lavoro dalla necessità di ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa.

Fu dunque in relazione a quest’ultima esigenza del datore di lavoro che la Corte di Legittimità elaborò lo strumento dei “controlli difensivi” in deroga a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Tuttavia, non potendosi comunque ammettere forma di controllo a distanza che esorbitasse da qualsiasivoglia limite (onde evitare che in nome della tutela del patrimonio aziendale venisse consentito al datore di introdurre forme di controllo generalizzate e generiche), si procedette a esonerare i controlli difensivi al ricorrere di tre condizioni (due necessarie e una facoltativa).

 

La prima condizione riguardava l’esigenza che il controllo datoriale fosse finalizzato all’accertamento di determinati comportamenti illeciti del lavoratore.

La seconda condizione postulava invece la necessità che l’illecito commesso fosse in grado di causare un danno al patrimonio o all’immagine aziendale[2].

La terza, facoltativa, prevedeva che i controlli fossero disposti dopo l’attuazione del comportamento in addebito così da non essere riconducibili alla semplice sorveglianza dell’esecuzione della prestazione del lavoratore.

Inoltre, aspetto molto importante, quest’ultima condizione consentiva di attestare la genuinità dell’intento datoriale, e ciò in quanto avrebbe permesso di appurare la funzionalità del controllo all’accertamento di un fatto specifico consistente (potenzialmente) nell’illecito contestato al lavoratore.

 

[1] Cass., Sez Lav., 28.05.2018, n. 13266

 

[2] Cass., Sez Lav., 23.02.2012, n. 2722

 

Contributo a cura del dott. Sandro Marcelli.