Oggi parliamo di legal design: convegno dei Professionisti Studio Industria
Oggi parliamo di legal design: convegno dei Professionisti Studio Industria
Studio Industria si mantiene attiva sui temi dell'innovazione.
Oggi due nostri Professionisti, l'Avv. Francesco Minazzi e l'Avv. Sandro Marcelli, terranno un convegno sulla novità più interessante degli ultimi anni nelle professioni legali: il Legal Design.
Il Legal Design è una recente scienza giuridica che si occupa delle metodologie per rendere più chiari e più semplici i contenuti giuridici, mediante la semplificazione del linguaggio e con l'aiuto dei contenuti visivi.
Terremo un convegno sul tema alle 15.00 presso la Sala dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, che ci ha invitato a portare questa ventata di innovazione.
Comunicheremo la diretta streaming sulla nostra pagina LinkedIn.
Stay tuned!
Qui la locandina: Chiarezza e sinteticita' dopo la cartabia la soluzione del legal design rev 2
Sentenza BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanza
Sentenza BMPS: poca attenzione allo statuto giuridico dell'Organismo di vigilanza
Pubblichiamo volentieri su gentile concessione dell'Autore, Avv. Maurizio Arena, membro del nostro Comitato Scientifico.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (II penale, depositata il 7 aprile 2021) ha condannato la Banca Monte dei Paschi di Siena ad una sanzione pecuniaria di 800mila euro per i reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato (artt. 25-ter e 25-sexies d.lg. 231/2001).
La sentenza è molto ponderosa ma soltanto 9 pagine delle 359 complessive sono dedicate alla responsabilità dell’ente e, di queste, solo la metà esamina la compliance preventiva.
La sentenza opera una sorta di spartiacque temporale:
1 - prima dell’ottobre 2013: il modello organizzativo era stato adottato ma era inadeguato.
La vera e propria colpa organizzativa viene peraltro “motivata” in poche righe, anche con un accenno all'insufficienza del sistema di controllo interno comunque esistente.
Sembra che il Tribunale abbia sancito l’inidoneità del Modello sulla base della circostanza che esso sia stato successivamente aggiornato e migliorato.
E questo è, purtroppo, un approccio già emerso in altri processi.
A mio avviso una vicenda di aggiornamento di un Modello può costituire mero indizio nel senso dell'incompletezza della versione precedente ma tale presunta incompletezza deve essere autonomamente spiegata in sentenza.
Il Giudice deve prendere posizione frontale sul tema senza ricorrere a facili presunzioni del tipo: "se il Modello è stato ampiamente integrato vuole dire che il testo di partenza non era adeguato".
La motivazione avrebbe dovuto prendere posizione sui seguenti quesiti (peraltro con riferimento precipuo ai reati in contestazione): perchè difettava la mappatura delle aree a rischio? perchè non erano sufficienti i protocolli volti alla prevenzione dei reati? perchè erano insufficienti i flussi informativi in favore dell'OdV? perchè era insufficiente il sistema disciplinare?
Invece si affermano sic et simpliciter tali mancanze.
2 - dopo l’approvazione del Modello aggiornato ad ottobre 2013: OdV (adeguato nella composizione ma) insufficiente nell’attività di iniziativa e controllo.
Nulla si dice – per questa seconda fase temporale - su tutto il resto e, in particolare, sull’idoneità/attuazione del Modello, delle procedure sulle attività sensibili, dei flussi informativi ecc.: in definitiva viene sancita la responsabilità dell’ente esclusivamente in relazione all’insufficiente vigilanza dell’OdV (la sentenza parla a proposito di “aspetto dirimente”).
In effetti, il Tribunale esclude in due righe pure l'elusione fraudolenta del Modello "violato nella generalizzata e diffusa indifferenza": ma l'elusione fraudolenta dovrebbe essere considerata in relazione al contenuto precettivo del Modello e delle sue regole cautelari.
Nulla di tutto ciò nel caso di specie.
Si può certamente escludere l’esimente anche per la sussistenza di uno soltanto degli elementi richiesti dall’art 6: ad esempio, per omessa o insufficiente vigilanza dell’OdV.
Non mi pare però che, nella sostanza, si possa parlare di colpa organizzativa: la società ha adempiuto ai suoi doveri di compliance adottando e aggiornando il Modello ed istituendo un idoneo OdV: la sentenza nulla eccepisce su tale ultimo profilo, in termini di difetto di autonomia ed indipendenza, di continuità d’azione e di competenza professionale.
Tuttavia, il punto cruciale mi pare un altro.
La sentenza ritiene di ravvisare una serie di presunte mancanze dell’OdV che avrebbe dovuto andare più a fondo su temi in parte già rilevati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia e oggetto, prima, di notizie di stampa e, poi, di contestazione giudiziaria.
Appartengono senza dubbio alla best practice in tema di svolgimento delle funzioni di OdV i seguenti adempimenti:
Vale a dire: approfondimento di profili specifici di compliance con i soggetti/organi/funzioni che hanno una primaria responsabilità gestionale o di controllo e monitoraggio di quei profili.
Si può aggiungere che, certamente, tali argomenti critici devono essere sempre presenti all’ordine del giorno delle riunioni dell’OdV, almeno da un certo momento in poi, quando esplode la “crisi 231”: opportuno, in questi casi il confronto con i difensori in sede penale.
Rilevano, infine, la tempestività delle iniziative e le sollecitazioni dei flussi informativi da parte dell’OdV, se necessario.
Tutto assolutamente condivisibile e ben noto agli addetti ai lavori (anche se repetita iuvant).
Tuttavia, la sentenza, dopo aver evidenziato il fatto che non vi sia stato un “confronto sostanziale sul tema contabile” ormai esploso, aggiunge che l’OdV ha assistito inerte agli accadimenti, limitandosi ad insignificanti prese d’atto nella vorticosa spirale degli eventi (dalle allarmanti notizie di stampa fino alla debacle giudiziaria) che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato.
In altri termini: l’OdV avrebbe potuto impedire le successive contestazioni di falso in bilancio e manipolazione del mercato.
Certamente qui si sta parlando di questo tema ai fini dell’esimente e non ai fini della responsabilità penale dell’OdV per omesso impedimento.
Però affermare che "un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato" le successive contestazioni è un assioma: in quali termini l’OdV avrebbe potuto scongiurare i reati successivi? Con quali poteri e in virtù di quali iniziative? perchè si ritiene che l'impedimento sarebbe stato certo?
L'OdV, anche se si fosse convinto della potenziale illiceità delle modalità di registrazione in contabilità delle operazioni contestate, avrebbe soltanto potuto (e dovuto) comunicare al Consiglio di amministrazione, ai sindaci e ai revisori (e non certo all’esterno della società) che si stava correndo il rischio di ulteriori contestazioni in sede penale, anche ai sensi del d.lg. 231.
Dire che l’OdV avrebbe potuto scongiurare i reati successivi è affermazione che non mi sembra rispettosa dello statuto giuridico dell’OdV, avuto riguardo ai suoi poteri e ai suoi rapporti con altri soggetti dell'azienda; aggiungere che questo risultato si sarebbe prodotto “certamente” pare assolutamente immotivato.
Il passaggio motivazionale in esame è, infine, potenzialmente foriero di sviluppi (ugualmente non condivisibili) in tema di responsabilità omissiva dell’OdV.
Secondo alcune voci, costui, anche in mancanza di poteri impeditivi in senso stretto, potrebbe essere rimproverato per non aver impedito il reato insieme ad altri (il c.d. contesto collaborativo): una sorta di prevenzione indiretta che si fonda sul pernicioso "qualcosa poteva fare".
Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.
Studio Industria ottiene vittoria al TAR per Tecnoclima
Studio Industria ottiene vittoria al TAR per Tecnoclima
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso presentato dalla società TECNOCLIMA s.r.l. assistita dall'avv. Alfredo Cirillo del Foro di Roma, membreo del nostro Comitato Scientifico.
In via giudiziale si è ottenuto l'annullamento della determina del Direttore Generale dell'ATER L'Aquila, con la quale era stata aggiudicata la gara di appalto relativamente ai lavori di riparazione post sisma in favore della ATI costituita dalle società Orione Costruzioni s.r.l. – Elettrica 2000 s.r.l. – Termomat s.r.l..
Il TAR Abruzzo ha dichiarato illegittima l'aggiudicazione, ritenendo quindi fondati i motivi di ricorso, in quanto non indicate come si legge nella Sentenza "né in percentuale né descrittivamente, il riparto delle quote di esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria OG11 fra le società componenti la sub-ATI con ciò violando una norma del 2016, nonché l'articolo 2 del disciplinare che la richiama".
Vittoria per 70 ricorrenti, medici e infermieri, contro l'ASUR Marche
Vittoria per 70 ricorrenti, medici e infermieri, contro l'ASUR Marche
Nell'anno 2016 venne adito da circa 70 ricorrenti il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro – al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'omogenizzazione dei trattamenti retributivi con quelli di altri colleghi dipendenti della medesima Azienda Sanitaria.
La vicenda oggetto di contenzioso, era stata individuata dal Prof. Avv. Andrea Tatafiore in alcuni pareri promossi da alcuni medici anni prima ed è stata determinata da una palese situazione di sperequazione della retribuzione di medici ed infermieri della Regione Marche, nonostante il conclamato processo di unificazione delle Aziende Sanitarie in un'unica entità regionale ( ASUR ).
I medici e gli infermieri sono stati supportati dal Prof. Avv.Andrea Tatafiore nella individuazione della sperequazione poi fatta valere in via giudiziale anche dagli avv.ti Luca Silvestri e Ernesto Maria Cirillo.
Morte Morosini - Cassazione annulla condanna
Morte Morosini - Cassazione annulla condanna
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte D'Appello di L'Aquila del febbraio 2018, con la quale erano stati condannati tre medici per la morte del calciatore del Livorno Calcio occorsa durante la partita di campionato di serie B contro il Pescara Calcio.
Grande entusiasmo e soddisfazione professionale per l'Avv. Alberto Lorenzi, professionista del sodalizio Studio Industria, che ha difeso e assistito il medico Dott. Molfese condannato dalla Corte D'Appello di L'aquila alla pena di 1 anno di reclusione.
Il processo ora dovrà essere nuovamente celebrato dinanzi la Corte D'Appello di Perugia.
li, fino al limite di 1,5 milioni di euro all’anno.
Inversione di tendenza del Consiglio di Stato contro i rigetti del GSE
Inversione di tendenza del Consiglio di Stato contro i rigetti del GSE
Si riscontra oggi la decisione del Consiglio di Stato in tema di istanza cautelare avverso l'annullamento di una proposta di progetto in tema di certificati bianchi e la conseguente richiesta di restituzione titoli, con la quale il Consiglio di Stato inaugura un nuovo filone in questo tema dando speranza al sistema industriale afflitto dalla richiesta restitutoria di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) precedentemente ottenuti.
Questa vittoria e il procedimento è stato condotto dai partner di Studio Industria: prof. avv. Andrea Tatafiore, prof. avv. Alberto Lorenzi e l'avvocato Pietro Pulsoni, motore primo nell'ambito del diritto amministrativo.
L'Avv. Alberto Lorenzi nel giudizio Morosini
L'Avv. Alberto Lorenzi nel giudizio Morosini
Ieri si è tenuta presso il Tribunale Penale di Pescara una nuova udienza del processo per la morte del giocatore del Livorno Calcio Piermario Morosini.
Di seguito riportiamo il link tratto dal sito internet abruzzoweb dove è stata rilasciata una dichiarazione dall’Avv. Alberto Lorenzi legale di fiducia ,unitamente al collega avv. Claudio Gabriele, del medico del 118 rinviato a giudizio.
La prossima udienza è fissata per il giorno 18 luglio 2016.