Partnership Studio Industria-HD al convegno dei Giovani Commercialisti

Partnership Studio Industria-HD al convegno dei Giovani Commercialisti


Studio Industria e Harley&Dikkinson-HD partecipano con orgoglio all'importante XIII Forum dell'Unione del Giovani Dottori Commercialisti, tenuto oggi a Roma.

 

Si parla di opportunità: gli interventi sono di spessore, a partire dal Presidente dell'Unione Matteo De Lise sino all'A.D. di HD Alessandro Ponti, dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini a diversi Sottosegretari del Governo.

 

Un'occasione di confronto necessaria e rilevante: qui il programma dell'evento -> Programma.

 

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Perché il Milan non ha potuto registrare il suo marchio europeo

Perché il Milan non ha potuto registrare il suo marchio europeo 


È di qualche giorno fa la notizia, all’apparenza surreale, del mancato riconoscimento della registrazione del marchio “AC Milan” in ambito europeo, in quanto risulterebbe “confusorio” in virtù della precedente registrazione, nel 1988, di un analogo marchio (per l’appunto “Milan”), depositato da una azienda di nazionalità tedesca, la InterES (il cui nome rende la cosa ancora più paradossale), che vende articoli di cancelleria quali penne, matite e quaderni.

 

Cerchiamo a questo punto di ricostruire la vicenda e il ragionamento seguito dal Tribunale europeo, che ha negato il riconoscimento del marchio limitatamente al paese tedesco ed in riferimento ai prodotti venduti dalla azienda tedesca rientranti nella classe di Nizza n. 16 (penne, matite, quaderni ecc.)[1].

 

Occorre dapprima chiarire come, ad oggi, sia possibile offrire tutela al marchio sotto tre diversi e complementari ambiti, ossia a livello nazionale, comunitario e internazionale[2]. L’AC Milan ha presentato nel febbraio del 2017 una domanda di deposito internazionale all’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) chiedendone la protezione in ambito europeo, rilevando dunque a tutti gli effetti come una domanda di registrazione di marchio comunitario, con applicazione della relativa disciplina: a norma degli artt. 36 ss. del RMUE[3], l’EUIPO ha effettuato un primo esame formale ed una seconda analisi circa l’assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione[4], conclusosi positivamente.

 

Successivamente si è effettuata la ricerca di anteriorità da parte di ogni Ufficio nazionale e quello tedesco, nella relazione trasmessa all’EUIPO, ha individuato la presenza del marchio “Milan” dell’azienda operante in Germania: è a questo punto che l’azienda tedesca, ricevuta la comunicazione di pubblicazione della domanda di marchio, in base alla disciplina europea, ha potuto presentare opposizione[5] dinanzi alla Divisione Opposizione dell’EUIPO.

In base all’art. 42, comma 2, l’azienda tedesca è stata chiamata dapprima a dimostrare che di aver “seriamente utilizzato” il suo marchio per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato (pena la decadenza, ai soli fine dell’opposizione, per non uso in caso di mancata prova e dunque contestuale rigetto dell’opposizione[6]). Ed infatti, in sede di deposito, il depositante deve indicare in relazione a quali classi di Nizza intende accordare la protezione, non potendosi mai accordare protezione giuridica ad un marchio in astratto.

 

L’AC Milan ha richiesto la protezione del marchio in relazione a diverse classi, compresa quella oggetto di opposizione, ossia la n. 16: ciò vuol dire che l’azienda tedesca non ha inteso (né avrebbe potuto) inibire l’intera portata del marchio “AC Milan” in Germania, ma si è voluta tutelare esclusivamente in riferimento alla classe merceologica di riferimento, i cui prodotti risultano essere oggetto della propria attività di impresa, ossia la produzione di quaderni, penne ecc. a marchio “Milan”, in quanto la concessione in favore dell’AC Milan della possibilità di commercializzare quei prodotti in Germania avrebbe potuto provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.

 

A tal proposito, il Tribunale UE non ha condiviso la posizione del club meneghino in riferimento al fatto che il marchio “AC Milan” gode già di notorietà in Germania in virtù della sua storia in ambito calcistico, ma, al contrario, ha correttamente osservato che la notorietà del marchio è da tenere in considerazione solo laddove si trovi in un rapporto di anteriorità rispetto al marchio di cui si chiede la registrazione, non il contrario[7].

Ed inoltre il Tribunale ha statuito che nemmeno la presenza di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello nel marchio tedesco possa contribuire a dissolvere ogni elemento di confusione, stante l’elevata somiglianza sul piano fonetico, e la non dominanza a livello distintivo dell’elemento figurativo rispetto a quello denominativo.

 

A questo punto residua per il club di Milano solo un’ultima possibilità di ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia UE, ma è opportuno che il club valuti attentamente quanto convenga procedere in tal senso, dal momento che la pronuncia del Tribunale UE non preclude in toto la registrazione del marchio, potendosi infatti procedere con singoli depositi nazionali negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento, così come anche in Germania, con la sola esclusione dei prodotti ricompresi nella classe merceologica n. 16. Nulla impedirà dunque al club rossonero di continuare con le attività di merchandising anche in Germania, ma è certo che non sarà accordata tutela in riferimento a matite, penne e quaderni con logo “AC Milan”.

 

[1] La classificazione merceologica di Nizza è un elenco di classi di prodotti e/o servizi (45 in totale) tra loro omogenei, con valenza internazionale, e serve a tutelare il marchio in relazione alle classi indicate in sede di domanda.

[2] Si sottolinea in particolare la fungibilità tra i diversi depositi, in quanto la presentazione di una domanda di registrazione nazionale o comunitaria non preclude di certo il fatto che il depositante possa, al momento stesso del deposito ma anche successivamente, richiedere un’estensione della protezione in ambito internazionale; allo stesso modo è possibile richiedere l’estensione in ambito internazionale per un marchio comunitario. Il marchio internazionale, allora, non costituisce un marchio distinto da quello nazionale o comunitario, ma è una mera estensione che opera nei confronti di tutti gli Stati aderenti alle Convenzioni che regolano la disciplina del marchio internazionale.

[3] Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE.

[4] L’RMUE distingue tra impedimenti “assoluti” alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli “relativi” che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno, per la presenza di anteriorità invalidanti. “Marchio dell'Unione Europea”, in www.inpatandlaw.com.

[5] In base all’art. 41 RMUE, i soggetti autorizzati che si sentano lesi dalla domanda, in quanto ritengano che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto violi un loro diritto, possono presentare opposizione, entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, in forma scritta e deve essere motivata. Contro tale pronuncia è ammesso ricorso davanti alla Commissione di ricorso dell’Ufficio.

[6] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, VII, 312.

[7] Ed infatti, in base all’articolo 5, comma 3, a), Direttiva UE 2015/2436, “Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile ad un marchio d’impresa anteriore … quando il marchio d’impresa anteriore gode di notorietà … nell’Unione e l’uso del marchio d’impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

 

 

Contributo a cura del dott. Riccardo Ianni.


I “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) - Parte 1

I “controlli difensivi” dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970) - Parte 1 


Il 22 settembre 2021 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per pronunciarsi sul tema, molto interessante e oggetto di controversia, dei c.d. “controlli difensivi”.

 

Trattasi, in maniera molto sintetica, di modalita di controllo attuate dal datore di lavoro e dirette all’accertamento di “comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale [1].

Nello specifico, la questione che maggiormente ha interessato la Giurisprudenza di legittimità, oltre che moltissimi addetti ai lavori, è la compatibilità di tali controlli con la sopravvenuta modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (antecedentemente alla modifica rubricato come “Impianti audiovisivi”, Legge n. 300 del 1970) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 (“Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”).

 

L’art. 4, per come previsto anteriormente alla riforma di cui sopra, contemplava due livelli di protezione della sfera privata del lavoratore: il primo, tramite divieto assoluto di impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti ai fini del controllo a distanza dell’attività svolta dai lavoratori; il secondo, meno assoluto, nel caso in cui le ragioni del controllo fossero da ricondurre ad esigenze oggettive dell’impresa (sempre, ovviamente, nel rispetto di alcune procedure di garanzie necessarie ai fini dell’impiego di tali strumenti).

Volendo andare al cuore della scelta legislativa, si può affermare che la ragione che indusse l’introduzione di questo regime fu (ed è tutt’oggi) da ricondursi ad esigenze di “contenimento” del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, e ciò per “riequilibrare” le posizioni delle parti nel contesto del rapporto di lavoro.

 

Tuttavia, seppur previsti questi limiti, ci si chiese se fosse possibile che ulteriori ragioni (ovvero la tutela del patrimonio aziendale) potessero esonerare il datore di lavoro dalla necessità di ottenere l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa.

Fu dunque in relazione a quest’ultima esigenza del datore di lavoro che la Corte di Legittimità elaborò lo strumento dei “controlli difensivi” in deroga a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Tuttavia, non potendosi comunque ammettere forma di controllo a distanza che esorbitasse da qualsiasivoglia limite (onde evitare che in nome della tutela del patrimonio aziendale venisse consentito al datore di introdurre forme di controllo generalizzate e generiche), si procedette a esonerare i controlli difensivi al ricorrere di tre condizioni (due necessarie e una facoltativa).

 

La prima condizione riguardava l’esigenza che il controllo datoriale fosse finalizzato all’accertamento di determinati comportamenti illeciti del lavoratore.

La seconda condizione postulava invece la necessità che l’illecito commesso fosse in grado di causare un danno al patrimonio o all’immagine aziendale[2].

La terza, facoltativa, prevedeva che i controlli fossero disposti dopo l’attuazione del comportamento in addebito così da non essere riconducibili alla semplice sorveglianza dell’esecuzione della prestazione del lavoratore.

Inoltre, aspetto molto importante, quest’ultima condizione consentiva di attestare la genuinità dell’intento datoriale, e ciò in quanto avrebbe permesso di appurare la funzionalità del controllo all’accertamento di un fatto specifico consistente (potenzialmente) nell’illecito contestato al lavoratore.

 

[1] Cass., Sez Lav., 28.05.2018, n. 13266

 

[2] Cass., Sez Lav., 23.02.2012, n. 2722

 

Contributo a cura del dott. Sandro Marcelli.


Convenzione Superbonus Studio Industria-Harley&Dikkinson-Giovani Commercialisti

Convenzione Superbonus Studio Industria-Harley&Dikkinson-Giovani Commercialisti 


Studio Industria entra nella partnership tra Harley&Dikkinson e l'Unione dei Govani Commercialisti, che hanno siglato una convenzione per realizzare le verifiche di conformità nell'ambito dell'incentivo noto come "superbonus".

Nel dettaglio, riportiamo le dichiarazioni del Presidente dell'Unione.

"L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Harley&Dikkinson, fintech business designer rivolto a chi opera nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici, hanno siglato una convenzione con l'obiettivo di supportare i cittadini in tema di Superbonus 110% e fornire un servizio professionale nella gestione delle piattaforme utili alla cessione del credito d'imposta. Per gli iscritti all'Unione si tratta di una vera e propria svolta: avranno, infatti, l'opportunità di assumere un ruolo importante nella filiera Superbonus, offrendo garanzie ai soggetti coinvolti nelle dinamiche di cessione del credito e aprendo una breccia in un settore della professione che attualmente presenta diverse barriere all'entrata, ancor più difficili da affrontare singolarmente". Lo annuncia Matteo De Lise, presidente dell'Ungdcec.

 

"I professionisti dell'Unione – prosegue De Lise – potranno, tra le altre cose, apporre il visto di conformità nelle procedure sottese alle piattaforme H&D in ambito di cessione di crediti da Superbonus, e potranno altresì proporre di utilizzarli ai propri assistiti, nel rispetto di uno specifico modello costruito dall'Ungdcec. In quest'ottica, per la prima volta verrà istituito uno standard certificativo di Aja Europe, anche col supporto di un partner affermato per la compliance strategica d'impresa come Studio Industria, che supporti i commercialisti e i revisori nella conduzione delle esigenze professionali collegate al visto di conformità, per avvicinare sempre di più le persone alla riqualificazione degli immobili e dunque alla sostenibilità".

 

Ci rende fieri vedere la notizia riportata dai principali quotidiani, la rassegna stampa è scaricabile cliccando qui.


La due diligence della startup

La due diligence della startup


La due diligence può avere durata e intensità[1] molto elastiche (che dipendono principalmente dal grado di maturità della startup[2]) e si sostanzia nell’analisi della società da un punto di vista legale, fiscale e tecnico[3].

 

Dal punto di vista legale, ci sarà sicuramente un vaglio documentale[4], che consisterà nello studio analitico dello Statuto e delle sue clausole, nonché degli eventuali patti parasociali[5] stipulati dai soci. Potrà poi seguire un focus di natura giuslavoristica, dove si attenzioneranno le dinamiche di subordinazione o collaborazione instaurate all’interno della società e i profili attinenti al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Anche l’analisi degli aspetti che fanno riferimento alla proprietà intellettuale, quali la registrazione dei marchi, l’originalità dei software[6], l’esistenza e l’intestazione di un eventuale nome a dominio, deve trovare spazio in questa importante fase del processo di investimento.

 

Infine, in ambito fiscale, si dovrà andare a verificare che ci sia stato il corretto pagamento delle imposte e delle tasse e che siano stati regolarmente versati i contributi agli enti previdenziali nel caso in cui il soggetto giuridico si sia dotato di personale dipendente.

 

 

[1] Da intendersi come profondità di analisi della società.

[2] La quale, in questo contesto di riferimento, prenderà il nome di “società target” ossia “società – obiettivo”.

[3] Per le startup più mature l’analisi comprenderà anche l’aspetto dei financial.

[4] Di cui si occuperanno, naturalmente, i consulenti dell’investitore.

[5] Sono “accordi privati” che regolamentano alcuni aspetti della vita societaria.

[6] Che dovranno essere poi analizzati anche da un punto di vista tecnico fronte brevettabilità.

 

 

 

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Investire in PMI innovative

Investire in PMI innovative


Le PMI innovative sono state introdotte nel nostro sistema normativo con il DL 24 gennaio 2015 n. 3, recante “misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”. Un’impresa, per godere di questo status giuridico di favore deve soddisfare una serie ben definita di requisiti[1], ma in primis, per rientrare nel novero di PMI, deve occupare meno di 250 dipendenti ed avere un fatturato inferiore ai € 50mln o un totale di bilancio minore di 43 milioni.

 

La ratio sottesa a tale intervento è senza dubbio quella di favorire la crescita e lo sviluppo tecnologico di quelle piccole e medie realtà imprenditoriali, che costituiscono il motore trainante del nostro Paese, facilitando ed incentivando il ricorso all’investimento privato, da un lato, e prevedendo delle misure pubbliche di sostegno e di agevolazione nell’accesso al credito per le stesse imprese, dall’altro.

 

In tale ottica si collocano misure previste da una serie di interventi legislativi[2], non da ultimo il “D.L. Rilancio”, con un pacchetto di aiuti rivolti a start up e pmi innovative.

Soffermandoci in particolare sugli investimenti, si ritiene opportuno precisare in via preliminare come gli interventi del legislatore in questi anni si siano apprezzati in particolar modo per l’impulso alla creazione di canali di accesso all’investimento smart e rivolti ad una platea sempre più ampia.

 

L’iniezione di liquidità nelle casse delle PMI è stata favorita prevedendo ad esempio dei consistenti sgravi fiscali, pari al 30% dell’investimento, fino a € 1mln per le persone fisiche e € 1,8 per quelle giuridiche, condizionati al mantenimento della partecipazione nella PMI innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

 

Con il “D.L. Rilancio”, poi, la soglia del 30 è stata innalzata, per le persone fisiche, al 50% sino ad una cifra investita pari a € 300.000 ed è stato istituito, attraverso la legge di Bilancio. n. 145/2019, un Fondo di sostegno al Venture capital pari a € 200mln[3]. L’aspetto più interessante del Fondo sembra comunque essere la previsione dello strumento delle obbligazioni convertendo che, in sostituzione delle obbligazioni convertibili, spezzano una lancia in favore delle imprese in quanto producono l’automatica conversione in equity, ossia in azioni, e le aziende godono di tassi di interesse agevolati[4].

 

Inoltre, si è provveduto ad incentivare l’accesso al mercato anche alle categorie di piccoli investitori tramite la creazione di piattaforme online di equity crowdfunding[5], le quali sottendono il duplice scopo di raccogliere fondi e di educare l’investitore retail (alle prime armi) che si approcci magari per la prima volta ad una attività speculativa, attraverso la somministrazione di un questionario preliminare, il cui superamento è prodromico alla corretta sottoscrizione di capitale.

 

Ovviamente la sicurezza dell’investimento online è garantita dalla costante supervisione della Consob ed esiste un apposito elenco di operatori all’uopo autorizzati i quali fanno da recettori della richiesta di investimento, trasmettendola poi alle banche che procedono al perfezionamento della sottoscrizione di capitale presso la PMI innovativa individuata. A differenza del Venture capital, questo è uno strumento di finanziamento (rectius di partecipazione all’azionariato) collocabile nella fase di lancio dell’impresa (per le start up si parla di fase seed), per cui ben si presta a raccogliere cifre certamente inferiori rispetto agli ingenti capitali previsti per quelle successive che vengono definite come fasi early stage, terreno fertile per i Venture capitalist; possono inoltre rinvenirsi difformità di tipo ontologico tra le due soluzioni di investimento prospettate, in quanto quello dei Venture capitalist è generalmente classificabile come investimento prettamente speculativo e non rivolto alla partecipazione societaria.

 

Le misure incentivanti elencate nella trattazione, specialmente quelle rivolte ai “novizi” del settore, sembrano dunque orientate nel senso di promuovere una cultura dell’investimento e dell’innovazione che passi attraverso la conoscenza dell’impresa su cui si decide di puntare ed una partecipazione attiva alla crescita della stessa.

 

[1] art. 4, comma 1, DL 3/2015;

[2] V. in particolare Legge di Bilancio 2017; D.L. 34/2020, c.d. “D.L. Rilancio”;

[3] Per ulteriori approfondimenti sul funzionamento del Fondo: https://www.mauriziomaraglino.it/come-funziona-il-fondo-di-sostegno-al-venture-capital-dedicato-alle-startup-e-pmi-innovative/;

[4] La misura non può che porsi come strumento di tutela nei confronti delle startup, in quanto, mentre con le obbligazioni convertibili, generalmente, le stesse non venivano convertite in azioni ma si trattava di vero e proprio finanziamento, per le obbligazioni convertendo, al momento della loro emissione è già previsto che da capitale di debito si trasformino in quote azionarie.

La logica di questo strumento finanziario sta proprio nel fatto che gli investitori, al termine del percorso, diventino azionisti e quindi il valore delle azioni acquisite con la conversione non sarà più legato al costo che ha avuto l’operazione per l’investitore ma all’andamento del mercato, avendo dunque gli stessi la massima premura affinché la startup cresca in modo solido https://www.economyup.it/startup/fondo-rilancio-perche-il-convertendo-e-un-vantaggio-per-le-startup-ecco-come-funziona/;

[5] https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding#c2.

 

 

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Startup: i documenti preliminari in materia di investimenti

Startup: i documenti preliminari in materia di investimenti


Il primo assunto in ambito di documenti preliminari all’investimento nelle startup è che la sostanza prevale sulla forma, perciò io posso anche voler stipulare una lettera d’intenti o un term sheet, ma se in realtà il contenuto di questi documenti corrisponde a quello di un contratto di investimento definitivo sarà quest’ultimo a venire ad esistenza, volente o nolente.

 

Ciò premesso, andiamo ad analizzare nel dettaglio i documenti di cui si tratta.

1. La “lettera di intenti” o “memorandum of understanding” consiste in una manifestazione di interesse, formalizzata in un documento sottoscritto dalle parti, in cui si esprime la volontà di valutare l’investimento e ha un contenuto “soft”, visto che tendenzialmente non vincola l’investitore in alcun modo, eccetto che per quella parte contenente clausole vincolanti, come ad esempio una clausola di esclusiva[1] o una clausola penale[2].

 

2. L’NDA (“non-disclosure agreement”), ossia l’accordo di riservatezza nel quale vengono rivelate delle informazioni riservate all’investitore e ci si tutela affinché le stesse non vengano divulgate all’esterno.

 

3. Il Term sheet, di origine anglo-americana, possiamo definirla come una lettera di intenti “esplosa”, visto il suo contenuto più ampio, alla luce del fatto che può contenere buona parte delle condizioni del contratto di investimento con enunciazione dei diritti richiesti dall’investitore[3].

 

4. Come visto per la lettera d’intenti, anche per il term sheet non può parlarsi di un documento vincolante; tuttavia, maggiore sarà il grado di dettaglio e analiticità delle clausole nello stesso contenute, maggiore sarà il rischio di incorrere in ipotesi di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di investimento definitivo.

In sostanza, vediamo come questi documenti siano in realtà degli “ibridi” in quanto, sebbene nati per manifestare un mero interesse e per concertizzare a grandi linee le condizioni generali di investimento, vanno poi ad approssimarsi a livello contenutistico in un contratto di investimento vero e proprio.

 

5. Il contratto preliminare[4], infine, è l’unico dei documenti ad avere un effettivo carattere vincolante, in quanto impegna le parti alla stipulazione del contratto definitivo e contiene tutti gli elementi di quest’ultimo.

 

[1] La startup con questa clausola si obbliga a trattare solo e soltanto con un determinato investitore per un determinato periodo di tempo.

[2] Clausola che potrebbe prevedere delle penali in caso di abbandono delle trattative in mala fede (pericolosa da inserire per i problemi ermeneutici che potrebbero sorgere nel giudizio di sussistenza della “mala fede”).

[3] Esempio: una clausola di anti-diluizione che offre agli attuali investitori il diritto di mantenere la loro percentuale di proprietà nella società acquistando un numero proporzionato di nuove azioni in una data futura in cui i titoli saranno emessi.

[4] Poco usato quando si parla di startup.

 

 

 

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Le fasi del processo di investimento nelle startup.

Le fasi del processo di  investimento nelle startup


Preliminare ad ogni operazione di investimento è l’attenta strutturazione di un time table[1] che ne scandisca le varie fasi: è utile capire come funziona.

Il primo step consiste nella presentazione dell’idea alla base della startup da costituire o della startup esistente, qualora sia già stata costituita e sia operativa, nei vari programmi di accelerazione[2], contest o festival disponibili.

 

In queste sedi, si potrebbe attirare l’attenzione di qualche investitore interessato al progetto e con questo i soci potrebbero cominciare a scambiarsi alcuni documenti preliminari come una lettera d’intenti, un memorandum of understanding[3] o un term sheet[4], senza dimenticare ovviamente la preventiva o quantomeno contestuale richiesta di sottoscrizione di un NDA[5], ossia di un accordo di non divulgazione, da farsi solo qualora ci siano delle informazioni effettivamente riservate che rendano necessaria una tutela di questo tipo[6], onde evitare di creare sin da subito dissapori o diffidenze tra le parti.

 

Successivamente a questo primo scambio documentale, si apre la fase della due diligence in cui i consulenti dell’investitore vanno ad analizzare la startup sotto il profilo legale, fiscale e tecnico[7], nonché dal punto di vista dei financial e quindi delle cosiddette metriche[8] (in pratica, l’aspetto finanziario).

 

Chiaramente, l’intensità e la durata della due diligence è proporzionata al grado di maturità della startup: più la startup è matura, maggiori saranno i controlli da eseguire e, quindi, più si allungheranno i tempi di chiusura di questa fase centrale del processo di investimento, alla quale seguiranno la fase di negoziazione del contratto di investimento vero e proprio, l’aumento di capitale e poi le conseguenziali modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e dei patti parasociali.

Ne parleremo nelle prossime puntate.

 

 

[1] “Tabella di marcia”

[2] I programmi di accelerazione permettono alle startup di accedere a capitali e investimenti in cambio di equity (quote o azioni di minoranza della società stessa con una percentuale che varia a seconda dell’investimento e del valore della startup).

I programmi seed hanno una durata compresa tra i due e quattro mesi e si rivolgono a imprese meno mature offrendo loro servizi (alcuni gratuiti ed altri a pagamento) e fornendo loro l’opportunità di presentare le loro idee a degli investitori tramite presentazioni pubbliche (public pitch event) o giornate dimostrative (demo day). I servizi offerti includono la condivisione di spazi di lavoro, formazione, mentorship, (consulenza fornita dai cosiddetti mentor startup), accesso a risorse tecniche e logistiche (supply chain).

I programmi di second-stage hanno una durata variabile tra i 2 ed i 6 mesi e si rivolgono a startup più strutturate alle quali offrono l’opportunità di connettersi con network di altre imprese dalle quali possono apprendere molto, condividere esperienze e di incrementare le chances di nuove opportunità. Il fine di questi programmi è infatti quello di rafforzare il loro posizionamento nel loro mercato di riferimento.

[3] Termine che in ambito internazionale corrisponde al nostro memorandum d’intesa, ossia un documento giuridico che descrive un accordo bilaterale (o più raramente multilaterale) fra due o più parti. Esso esprime una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea di azione prestabilita, piuttosto che un vero e proprio vincolo contrattuale. È un'alternativa più formale rispetto ad un semplice accordo tra gentiluomini (gentlemen's agreement), anche se generalmente non ha il potere di un contratto.

[4] il term sheet è un documento, generalmente redatto dall’investitore, attraverso il quale lo stesso esprime un interesse ad investire nella (e/o acquisire la) startup.

[5] Non-disclosure agreement

[6] Ad esempio un progetto avente ad oggetto la brevettazione di un quid!

[7] Si pensi agli aspetti informatici, sia parte hardware che parte software.

[8] Esistono quattro rapporti di base che vengono spesso utilizzati per selezionare le azioni per i portafogli di investimento. Questi includono il prezzo-guadagno (P/E), l'utile per azione, il debito su capitale e il ritorno sul capitale (ROE).

 

 

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Interesse e Vantaggio dell’impresa nella normativa 231

Interesse e Vantaggio dell’impresa nella normativa 231


In materia di responsabilità penale dell’impresa, è molto interessante la recente pronuncia della Corte di Cassazione (8 giugno 2021, n. 22256) in ambito di illecito amministrativo dipendente da reato per violazione della normativa antinfortunistica.

Nello specifico, la Suprema Corte si è espressa relativamente ai due elementi dell’interesse e del vantaggio[1], entrambi riferibili alla società alla quale appartiene il soggetto autore della violazione.

 

La Corte è intervenuta per delimitare l’ambito applicativo relativo a tali due elementi, a causa della necessità di individuare correttamente cosa si intende con i termini “interesse” e “vantaggio”.

Il rischio di indeterminatezza della norma, come conseguenza di un’interpretazione ondivaga e poco circostanziata, appare più che fondato.

Venendo brevemente al merito della controversia, l’impresa era stata chiamata a rispondere per responsabilità amministrativa da reato in riferimento all’art. 590[2] del Codice Penale, partendo dal presupposto per cui il datore di lavoro, implicato nello stesso procedimento penale, avrebbe presumibilmente agito nell’interesse dell’ente o a vantaggio di esso.

A ben vedere, gli elementi dell’interesse e del vantaggio (lo si ribadisce, entrambi riferibili all’Ente) risultano essere alternativi e concorrenti.

 

La differenza risiede in questo.

Mentre il primo fa riferimento alla finalità per cui è commesso il reato (e, quindi, si sostanzia in una valutazione di tipo soggettivo e apprezzabile in anticipo - ex ante), il secondo riguarda invece gli effetti concretamente derivati dalla commissione dell’illecito (ed è pertanto apprezzabile successivamente - ex post e con una valutazione di tipo oggettivo).[3]

Secondo la Suprema Corte, nel caso di specie, il Giudice del merito non avrebbe correttamente individuato i criteri idonei a fornire la prova, alternativamente, dell’interesse o vantaggio che sarebbe conseguito all’Ente per l’illecita condotta del soggetto agente, in quanto non si erano dimostrati l’apprezzabile risparmio di spesa o l’apprezzabile efficientamento del processo produttivo conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica.

Per questi motivi, la Cassazione crea la seguente distinzione che dovrà guidare il Giudice  nell’individuazione di interesse e vantaggio: il primo, cioè l’interesse, risulterà presente quando il soggetto agirà intenzionalmente ai fini del conseguimento di un’utilità per l’Ente (con la conseguenza, dunque, che dovrà trattarsi di una scelta consapevole in tal senso); questo, inoltre, è elemento soggettivo riconducibile e valutabile ex ante (ossia, nel momento in cui viene realizzata la condotta) e non riguardante necessariamente una violazione sistematica e generale della normativa antinfortunistica; può, quindi, consistere in un comportamento isolato e scisso da ulteriori condotte in violazione del presidio normativo.

Venendo, invece, alla definizione del vantaggio dell’Ente, esso risulterà presente in tutte quelle ipotesi in cui, ben al di là del caso isolato, la violazione della normativa antinfortunistica avverrà sistematicamente e in funzione di una politica d’impresa disattenta e negligente, finalizzata alla riduzione dei costi e/o alla massimizzazione del profitto; il vantaggio, tuttavia, è elemento oggettivo desumibile in termini di effettiva realizzazione del profitto e, soprattutto, prescindente dalla consapevolezza del soggetto agente rispetto alla violazione delle norme per finalità di risparmio.

Infine, sempre parlando del vantaggio, sarà il giudice a stabilire la sussistenza del medesimo in termini di consistenza o di non irrisorietà e, qualora debitamente motivata, tale valutazione risulterà insindacabile.

 

[1]https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1632-responsabilita-amministrativa-da-reato-interesse-e-vantaggio-dell-ente-in-caso-di-omicidio-colposo; d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5

[2] Reato di Lesioni Colpose, art. 590 del Codice penale

[3] Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363

 

 

Contributo a cura del Dott. Sandro Marcelli.


Le PMI innovative

Le PMI innovative


Le PMI innovative sono state introdotte nel nostro sistema normativo con il DL 3/ 2015, recante “misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.

 

Questa norma esprime la volontà di incentivazione del concetto di innovazione all’interno delle imprese italiane, ma se ne possono apprezzare gli effetti specialmente in riferimento al valore pratico-strategico; infatti, fino al 2015, gli imprenditori che volessero aprire un’azienda non vedevano nelle forme giuridiche e nelle normative fiscali offerte dalla legge italiana uno strumento di favore o di stimolo a fare impresa.

Considerando poi il divario tecnologico rispetto agli altri competitors europei, una manovra semplificativa sembrava inevitabile.

 

Un’impresa, per ottenere questo stato giuridico di favore deve rispettare una serie ben definita di requisiti[1], ma innnanzitutto, deve essere una PMI: deve occupare meno di 250 dipendenti ed avere un fatturato inferiore a € 50mln o un totale di bilancio[2] minore di 43 milioni[3].

Attenzione: sono ricompresi nel conteggio dei lavoratori anche i collaboratori esterni, gli amministratori, i soci che svolgono una funzione ulteriore rispetto a quella strettamente assembleare (ad esempio i soci lavoratori), gli stagionali e, comunque, tutti i dipendenti a tempo determinato, con esclusione degli stagisti e degli apprendisti.

Ai fini del conteggio si fa riferimento al concetto di ULA (unità lavorativa)[4].

 

I requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, DL 3/2015 ricalcano in buona misura quelli richiesti per le start up innovative. Le differenze, oltre quelle strettamente numeriche, sono da ricollegarsi a una differenza sostanziale che contraddistingue le due tipologie di imprese: mentre le start up, come suggerisce la parola stessa, sono delle nuove realtà aziendali neo-costituite, le PMI innovative devono invece essere delle imprese già formate, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa. Infatti, è previsto che debbano presentare il bilancio dell’anno precedente certificato da un revisore contabile o da una società di revisione legale per accedere a detto status, pretesa di certo inapplicabile a una start up.

 

Oltre a ciò, una PMI innovativa deve avere la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, e non essere quotata in borsa.

Non deve, poi, essere già iscritta alla sezione speciale delle start up innovative e degli incubatori certificati, ma è bene evidenziare come una start up possa senza soluzione di continuità cancellarsi dalla sezione di origine per passare a quella di PMI innovativa, conservandone inoltre gli incentivi, se compatibili col nuovo status.

 

Infine, e questo è il punto più interessante rispetto alle start up, la PMI, per essere innovativa, deve possedere 2 (e non solo 1) dei seguenti indicatori:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% (per le start up il 15%) della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione[5];

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 (per le start up 1/3) della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, o dottorandi o ricercatori da almeno 3 anni in una quota almeno pari a 1/3 (2/3 per le start up) della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositaria o licenziataria, di brevetto o altra privativa industriale o software, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

 

Nel post del prossimo mese proporremo una panoramica degli incentivi predisposti per le PMI innovative, onde comprenderne appieno i vantaggi sia per l’investitore che per l’imprenditore.

 

[1] art. 4, comma 1, DL 3/2015;

[2] Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;

[3] Raccomandazione CE 361/2003;

[4] Ad esempio, se un’impresa ha assunto dieci lavoratori con contratto di 6 mesi ai fini del conteggio, le ULA saranno cinque;

[5] Per valore della produzione si intende il fatturato, incrementato delle giacenze della produzione di esercizio, escluse quelle degli anni pregressi.

 

 

Contributo a cura del Dott. Riccardo Ianni.