Convenzione tra giovani commercialisti e Harley&Dikkinson Consulting

Convenzione tra giovani commercialisti e Harley&Dikkinson Consulting


Studio Industria è orgogliosa di annunciare la convenzione tra l'Unione deigiovani dottori commercialisti italiani e Harley&Dikkinson Consulting, partner di Eni Gas e Luce, società leader nell’ambito della qualificazione e valorizzazione degli edifici, la cui missione è quella di investire sulla riqualificazione del territorio urbano come fonte di energia rinnovabile.

Si tratta di un partenariato che è stato fortemente sollecitato da Studio Industria, soprattutto grazie al supporto del Senior Partner Andrea Tatafiore e del Dott. Massimo Ianni, per favorire l'importanza che le frange più giovani delle professionalità italiane possono assumere nel Paese.

 

Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, ha commentato l'opportunità dicendo: “Da mesi ripetiamo che il Superbonus è una grande opportunità per i nostri iscritti. Possiamo vantare le capacità e le competenze della nostra rete, composta da più di 10 mila professionisti su tutto il territorio nazionale. Si è però presentata la necessità di creare un network interdisciplinare e interprofessionale per contrastare una concorrenza agguerrita e per questo, nel pieno rispetto di quelli che sono gli scopi e gli obiettivi che animano la nostra associazione e che avvicinano tanti giovani colleghi da tutta Italia, abbiamo inteso firmare questo protocollo d’intesa con H&D”.


Le differenze funzionali tra OdV e Collegio Sindacale

Le differenze funzionali tra OdV e Collegio Sindacale


Ai fini di una concreta possibilità che l’ente sia esonerato da responsabilità per i reati eventualmente sorti al suo interno[1], la normativa prevede[2] che il Modello 231 debba “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”; il dato normativo viene messo in pratica attraverso la predisposizione di un sistema di flussi informativi[3] bidirezionali “da e verso” l’Organismo di Vigilanza,  per informarlo adeguatamente delle dinamiche societarie rilevanti in ambito di compliance.

Ciò premesso, è importante soffermarsi sullo specifico flusso tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale: il primo deve relazionare il secondo in merito al funzionamento del modello, alle eventuali necessità di un suo aggiornamento[4], nonché agli aspetti di maggior rilievo di cui sia venuto a conoscenza nel periodo di riferimento del report, la cui frequenza minima, sebbene di norma debba parametrarsi in base al peculiare profilo di rischio aziendale, sarebbe opportuno che avesse una cadenza quantomeno annuale. Il secondo deve invece aggiornare il primo, nelle medesime tempistiche, circa le attività di controllo e vigilanza attuate e delle conseguenti ricadute pratiche su tutti gli aspetti collegati alla regolamentazione 231.

 

 

 

Nonostante entrambi questi organi abbiano delle funzioni prettamente di controllo, è ormai acclarato che la differenza sostanziale tra i due debba ricondursi alla titolarità di una posizione di garanzia[5] in capo al Collegio Sindacale, che invece manca ai membri dell’Organismo di Vigilanza, per i quali non è configurabile l’obbligo giuridico di impedire il reato altrui, ma solo l’obbligo di sorvegliare sul corretto funzionamento del Modello di organizzazione e controllo ed “esercitare controlli su alcuni reati societari, presupposto della responsabilità dell’ente (tra i quali il falso in bilancio), sui quali svolge un’attività di vigilanza anche il collegio sindacale[6]” che invece, in forza del carattere globale e discrezionale (quanto alle modalità) della sua posizione di controllo, ha il potere/dovere di impedirne il compimento. L’obbligo di sorveglianza dell’Organismo di Vigilanza si risolve nella mera vigilanza priva di poteri giuridici impeditivi e che può al più estendersi in un potere/dovere di informazione e impulso nei confronti del soggetto/organo dotato di poteri di intervento impeditivi; questa caratteristica ha quale ulteriore corollario la naturale riconduzione della responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nell’ambito di quella “contrattuale”, in quanto detti obblighi e doveri sembrano derivare direttamente dall’assunzione dell’incarico.

Da quanto detto, emerge una sorta di collaborazione informativa, sebbene di differente respiro e portata, tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale. Collaborazione positiva anche solo per una sorta di “segregazione istituzionalizzata” relativa alle funzioni di controllo interno, che si accomuna a tutte quelle “segregazioni funzionali” da sempre ritenute un indice di best practice nella efficace attuazione dei modelli autoregolamentativi. Tuttavia l’introduzione[7], per le società di capitali,  della possibilità che il Collegio Sindacale svolga le funzioni dell’Organismo di Vigilanza porta ad un vero e proprio ribaltamento di quanto sinora asserito, poiché dalla coincidenza dei due organi viene, da un lato, a configurarsi in capo al Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza l’obbligo giuridico di impedire il reato e, pertanto, l’Organismo di Vigilanza acquisisce così una rilevanza non più solo interna, ma anche esterna, divenendo titolare di quella posizione di garanzia che si è visto essere prerogativa del solo Collegio Sindacale; dall’altro poi, verrebbe meno quell’attività di sorveglianza reciproca che avrebbe portato i due organi ad “esaminare e sindacare talune attività o, soprattutto, omissioni dell’altro[8]”, in quanto svanisce il presupposto della non coincidenza di controllori e controllati.

 

[1] A causa del principio presuntivo di immedesimazione organica del soggetto autore del misfatto.

[2] Art. 6 D. Lgs. 231/01

[3] Sull’importanza dei flussi informativi si faccia riferimento a quanto riportato nel Modello CoSO-ERM, il più diffuso standard internazionale in tema di enterprise risk management e sistemi di controllo interno.

[4] Le ragioni alla base di una sollecitazione in merito all’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo possono essere endo ed eso societarie. Tra queste ultime si può annoverare, per l’attualità del richiamo, l’adeguamento aziendale alla normativa Covid-19.

[5] Sebbene circoscritta ex art. 2407, comma 2, c.c. al solo controllo sull’attività degli amministratori.

[6] M. Arena, I controlli reciproci tra collegio sindacale e Organismo di Vigilanza, in 4CLegal.com 09/07/2018.

[7] Con la finanziaria del 2012.

[8] Ibidem

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Impresa e Banche: un rapporto basato sempre più sulla prudenza che sulla fiducia

Impresa e Banche: un rapporto basato sempre più sulla prudenza che sulla fiducia


Tutti noi abbiamo ben presente la scena dell’imprenditore che si reca dalla propria banca di fiducia chiedendole un prestito e tentando, soprattutto nei momenti di difficoltà della propria azienda, di far leva sul rapporto più o meno storico tra i due; nonché sulla costante virtuosità e sull’onore che hanno sempre contraddistinto lo stesso soggetto, asserendo che, per l’appunto, si tratta solo di un momento di sofferenza che verrà superato con successo se solo la banca potesse andargli incontro. Ebbene, se in passato era plausibile attendersi un “lieto fine”, oggi la situazione è senza dubbio mutata, dal momento che la banca è stata investita nel corso degli anni di una mole sempre maggiore di limitazioni, controlli e vincoli più o meno stringenti, che lasciano ormai sempre meno margine di manovra alle banche per erogare il fido.

Il primo grande shock finanziario si è verificato nel 2008, con la crisi immobiliare scoppiata in USA, quando le banche avevano concesso prestiti indiscriminatamente, creando i primi crediti deteriorati – non performing loans - NPL. In quegli anni erano già stati approvati gli accordi di “Basilea 1 e 2”[1], che prevedevano dei requisiti patrimoniali più rigorosi, ma la portata catastrofica di tale evento mise a nudo le carenze del sistema bancario, in particolare l’insufficiente patrimonializzazione, e pose le basi per l’adozione del nuovo accordo Basilea 3. L’obiettivo delle Autorità internazionali era in particolare quello di rendere più solido ed efficiente il sistema bancario. Da un lato, impegnando le banche a valutare più attentamente il profilo di rischio del cliente[2], e, dall’altro, puntando su una maggior patrimonializzazione delle stesse, differenziando gli accantonamenti patrimoniali in funzione della rischiosità del prestito, in modo da evitare la concessione di prestiti chiaramente rischiosi e di trovarsi preparati di fronte ad eventuali futuri scenari di insolvenza, evitando crisi di liquidità. Logica conseguenza fu ovviamente quella di una contrazione del credito (credit crunch) ed un freno all’economia, sacrificio ritenuto indispensabile per salvare il sistema del credito. La concessione del prestito era adesso vincolata ad un’analisi piuttosto automatizzata dell’affidabilità creditizia dell’impresa, basata su parametri economici, finanziari e patrimoniali. Da qui deriva il concetto di rating bancario dell’azienda.

Questa valutazione si compone di quattro parametri:

  • la probabilità di insolvenza del debitore (probability of default);
  • l’esposizione al momento dell’insolvenza (exposure at default);
  • la perdita attesa nel caso di insolvenza Loss (given default);
  • la vita residua del debito nel caso di insolvenza (maturity).

Ovviamente, in base alle oscillazioni degli indici di rischio, la banca dovrà predisporre un maggiore o minore accantonamento a copertura del credito concesso; ne consegue che i costi per l’erogazione del fido saranno indubbiamente inferiori per le aziende con un rating bancario migliore, perché la banca deve predisporre meno accantonamenti a copertura. Occorre inoltre precisare che, in caso di deterioramento del rating, la banca può effettuare una richiesta di rientro dell’esposizione, la cui incidenza dipenderà da una valutazione della banca, magari tenendo anche conto del rapporto fiduciario con l’impresa.

Come se non bastasse, sono ora in corso i lavori per “Basilea 4”, per porre fine ad alcune prassi bancarie più “soft” e flessibili verso i clienti.

Gli istituti bancari saranno chiamati non solo a controlli più serrati ed a maggiori accantonamenti, ma dovranno fare una valutazione prognostica sulla possibile deteriorabilità del credito, già prima che arrivino i segnali preoccupanti[3], con un costante aggiornamento degli accantonamenti in base alle oscillazioni prestazionali dell’indice che misura il rischio del credito.

In particolare, le banche dovranno effettuare un’analisi di triplice natura:

  • quantitativa, basata sulla documentazione contabile dell’azienda;
  • qualitativa, che prevede un esame frontale dell’azienda (tipo di attività, progettualità, mercato di riferimento, governance, compliance ecc.);
  • andamentale, di tipo interno (rapporto col cliente, movimentazione del conto, eventuali sconfinamenti ecc.) ed esterno (eventi e comportamenti segnalati da altri soggetti creditori dell’impresa).

 

In conclusione, le aziende sono oggi chiamate a degli sforzi (e costi) sempre maggiori, anche in considerazione di altri fattori che rendono competitiva l’impresa[4]. La tendenza è quella di un concetto di impresa sempre più clean, virtuosa, compliant ed affidabile, che rende necessario ripensare la governance e la strutturazione per munirsi di un’organizzazione idonea a facilitare questi sforzi e l’accesso al credito.

 

[1] “Gli Accordi di Basilea sono linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatte dal Comitato di Basilea, costituito dagli enti regolatori del G10 più il Lussemburgo allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria”.

[2] Generalmente un prestito concesso ad un’impresa è ritenuto dalla banca più rischioso rispetto, ad esempio, a quello erogato nei confronti di una famiglia, con la conseguenza di controlli più massicci alla base di tale concessione.

[3] Il principio contabile IFRS9 prevede infatti che le banche debbano prevedere accantonamenti anche per i crediti in bonis, stimare le perdite attese e metterle a bilancio.

[4] Si pensi al rating di legalità (v. rubrica "Il rating di legalità")

 

Contributo a cura del Dott. Riccardo Ianni.


Gli aiuti in regime de minimis

Gli aiuti in regime de minimis


Le imprese che sono interessate agli incentivi e ai finanziamenti pubblici si imbattono frequentemente nelle c.d. “Dichiarazioni de minimis”: si tratta di dichiarazioni da allegare all’istruttoria di accesso all’incentivo riguardanti il rispetto di certe soglie di spesa. Cosa significa in concreto?

Divieto di aiuti di Stato

Il presupposto di questo regime è una regola generale dell’Unione Europea, che vieta agli Stati di sovvenzionare in qualsiasi modo le imprese per non falsare il mercato e la concorrenza: si chiama “divieto di aiuti di Stato”. Come ogni regola, anche questa presenta alcune eccezioni.

Il “regime de minimis” è una di queste eccezioni e serve a stabilire se e quando le Amministrazioni Pubbliche possano fornire alle imprese agevolazioni economiche.

 

In pratica, le Pubbliche Amministrazioni possono concedere aiuti economici alle imprese entro determinati importi massimi, parametrati in percentuale agli investimenti e solo se autorizzati dalla Commissione europea. In generale, è previsto che ogni agevolazione pubblica deve essere preventivamente notificata (cioè comunicata in modo formale secondo un certo procedimento) alla Commissione Europa; gli aiuti di ridotte dimensioni, chiamati per l’appunto aiuti “de minimis”, si presume che non abbiano un impatto rilevante sulla concorrenza e, quindi, non devono essere pre-autorizzati.

Possono, pertanto, essere erogati aiuti alle imprese alle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013, in regime de minimis, senza obbligo di notifica.

Importi da rispettare nel regime de minimis

 

Le soglie al di sotto delle quali un aiuto statale è ammesso variano in base ad alcune caratteristiche.

In via ordinaria, una impresa non può ricevere, nell’arco di tre anni, concessioni qualificabili come “aiuti” per più di 200.000 euro. Questo massimale diventa di 500.000 euro nel caso in cui l’impresa aiutata fornisca i c.d. Servizi di interesse economico generale (SIEG), perché in questa ipotesi sono agevolazioni a titolo di compensazione per un servizio ritenuto utile alla collettività.

Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, invece, il massimale, nell’arco dei tre anni, non può superare i 100.000 euro ad impresa beneficiaria e comunque non può finanziare l’acquisto di veicoli.

Di conseguenza, per stabilire se un’impresa ha diritto ad un incentivo in regime de minimis e per calcolare l’importo massimo che può essere concesso con ogni singola misura, si devono sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa (bandi, finanziamento, crediti di imposta, ecc.), nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso e i due precedenti).

 

Si spiega così la presenza delle “Dichiarazioni de minimis” allegate alle domande di agevolazione. Infatti, l’impresa che richiede un aiuto “de minimis” è tenuta a comunicare quali altri aiuti dello stesso tipo ha ricevuto, in modo che l’amministrazione concedente possa controllare che non abbia superato il massimale ammissibile. Nel caso di superamento del limite, l’aiuto non potrà essere attribuito.

Ambiti esclusi

 

A prescindere dagli importi, questa tipologia di aiuti non può essere usata nei settori della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera.

La due diligence

Tutti i sistemi di incentivazione, in regime de minimis o meno, sono sottoposti a controllo da parte dello Stato, per questo è necessario prevedere i sistemi di governance per l’autoregolazione aziendale (Modello 231, rating di legalità, etc), destinati a rassicurare l’impresa dal rischio di call back degli aiuti. Basti pensare a tutta la recente normativa sui crediti di imposta, di cui è stata sottovalutata una previsione normativa: da qualche tempo, la legge precisa sempre che il credito è concesso a condizione che siano rispettate le norme relative alla sicurezza su lavoro, ai rapporti di lavoro, alle retribuzioni, alla normativa 231, ai contributi previdenziali, etc. La consulenza per la due diligence, infatti, consente di verificare preventivamente la solidità dell’azienda di fronte ai controlli.

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Incentivi per le imprese e Formazione 4.0 - Webinar

Incentivi per le imprese e Formazione 4.0 - Webinar


Studio Industria e PEAINFORMA terranno l’evento "Incentivi per le imprese e Formazione 4.0", il 24 febbraio 2021, alle ore 17.

Il nostro Junior Partner Avv. Francesco Minazzi spiegherà in pochi minuti i contenuti del bonus "Formazione 4.0", a chi è destinato e a cosa serve.

Daremo spazio a domande e approfondimenti per chiarire più possibile le idee alle imprese.

L'incentivo fa parte del pacchetto "Transizione 4.0" recentemente prorogato dalla Legge di Bilancio: https://lnkd.in/eCTUMy9

Per iscrizioni: [email protected].

www.studioindustria.eu - www.peainforma.com

#studioindustria #nextlevelbusiness #masteringthefuture

#imprese #industria40 #formazione40 #transizione40

Il webinar si terrà su piattaforma Cisco Webex, si riceverà una notifica dopo l'iscrizione con il link per partecipare.


La compliance 231 nella giurisprudenza della Cassazione

La compliance 231 nella giurisprudenza della Cassazione 


Nel 2021 ricorre il ventennale del D. Lgs. 231/2001, che ha introdotto la responsabilità penale delle imprese e degli enti in Italia. Al fine di ribadire l’importanza per industrie e PMI di dotarsi di un sistema di compliance che le tuteli dal rischio connesso al compimento dei “reati aziendali”, prendiamo spunto da una recentissima sentenza della Cassazione[1], dalla cui analisi ben si può apprezzare l’importanza strategica di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Partendo dal presupposto che la società in questione non aveva aderito ad un sistema di autoregolamentazione 231, in primo grado questa veniva assolta dal reato 231 denominato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. L’assoluzione nasceva dall’esclusione che il soggetto deceduto nell’incidente avesse avuto accesso all’area pericolosa passando da un cancelletto realizzato abusivamente che, secondo l’accusa, aveva la finalità di permettere l’esecuzione dei lavori accelerandoli e abbassandone il costo; pertanto, l’imputazione che veniva mossa alla società era quella di aver omesso le misure di prevenzione legislativamente previste per ottenere un vantaggio in termini di risparmio di spesa.

Il ribaltamento della sentenza in appello nasce, invece, dal riconoscimento dell’avvenuto accesso del lavoratore al macchinario per il tramite di questo cancelletto abusivo. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello rilevando che la realizzazione del varco abusivo non fosse finalizzata all’ottenimento di un vantaggio produttivo per la s.r.l. e, quindi, a logiche di risparmio societarie, ma servisse, al contrario, ad alleggerire il lavoro degli operai nel caricamento degli utensili.

Naturalmente, se ci fosse stato un complesso di procedure scritte ben strutturato con annesso un adeguato sistema di controlli, come chiaramente regolato dalla normativa 231, sarebbe stato evidenziato subito il comportamento scorretto del dipendente, che ha utilizzato un accesso volto a “risparmiare fatica ai lavoratori[2]” per una finalità del tutto diversa con quella per la quale tale accesso era stato pensato e creato. Un Modello 231 correttamente ed effettivamente attuato avrebbe ragionevolmente spinto un accorto Pubblico Ministero ad archiviare il caso. La società ha, infatti, adottato tardivamente l’impianto di “compliance 231” per beneficiare della funzione premiale[3]collegata alla predisposizione dei protocolli[4]” dopo il reato e consistente nella possibilità di proseguire nell’attività produttiva, evitando le sanzioni interdittive; la Cassazione afferma, però, che ciò non la esenta da uno “scrutinio d’idoneità più rigoroso[5]” rispetto a quello cui sarebbe stata sottoposta nel caso in cui avesse potuto celermente produrre le carte e le prove necessarie a dimostrare la correttezza delle prassi aziendali - plasmate sulla normativa 231 nonché sul T.U. 81/08 - e la condotta consapevolmente irresponsabile del soggetto poi deceduto.

In pratica, la soluzione del “ravvedimento operoso[6]”, sebbene dimostri una minore futura “capacità a delinquere[7]” dell’ente con ovvie ricadute positive nel corso del processo, non sempre risulta essere un valido escamotage per evitare le pesanti conseguenze di un reato 231, specie in materia di sicurezza dei lavoratori; pertanto, dotarsi di un sistema di autoregolamentazione 231, dovrebbe essere sempre più al centro delle valutazioni delle industrie che vogliano operare serenamente e perseguire politiche d’impresa etiche ed evolute.

[1] Cass. Pen. Sez. 4 n. 36778/2020

[2] Così desumeva il perito d’ufficio, al netto delle sue valutazioni.

[3] Che sarebbe il contraltare della funzione esimente correlata alla adozione del modello ante delictum; così, A. Rugani, La costruzione del “modello di organizzazione, gestione e controllo”, Profili contenutistici e metodologici, in Altalex.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] M. Arena, La responsabilità amministrativa delle imprese: il D.Lgs n. 231/2001. Normativa, modelli organizzativi, temi d'attualità, Nuova Giuridica 2015.

[7] Ibidem.


Diritto ed Economia a sostegno della nuova industria - Convegno ELSA

Diritto ed Economia a sostegno della nuova industria - Convegno ELSA


Studio Industria parteciperà, tramite la relazione del Senior Partner Avv. Andrea Tatafiore, al webinar organizzato da ESLA - European Law Students' Association, dal titolo "Diritto ed Economia a sostegno della nuova industria".

L'occasione sarà dedicata, tramite speaker d'eccezione, alla commistione tra la componente giuridica e la componente economica del mondo imprenditoriale, riflettendo sull'intersezione delle due materie nel ramo consulenziale.

Il webinar si terrà su piattaforma Google Meet, chiedendo di iscriversi tramite il seguente form: https://forms.gle/GxFgUvr7cUc8XogR9.


Prorogati Superbonus e Piano Industria 4.0 fino al 2022

Prorogati Superbonus e Piano Industria 4.0 fino al 2022


Industry 4.0

La Legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato i vari incentivi e bonus degli anni precedenti, con scadenze differenziate.

Transizione/Industria 4.0 – commi da 1051 a 1067

In primo luogo, viene rinnovata una delle misure più significative per le imprese, il pacchetto “Industry 4.0” che nel corso del tempo ha cambiato varie denominazioni, sino a “Transizione 4.0”: nella sostanza, racchiude invariabilmente una serie di agevolazioni, per lo più fiscali, nell’ambito degli investimenti imprenditoriali.

Si tratta nello specifico:

  • del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 oppure fino al 30 giugno 2023, purché entro il 2022 sia pagato in acconto almeno il 20% del costo di acquisizione. Le nuove regole estendono la percentuale del credito di imposta, l’ammontare delle spese ammissibili e l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici”. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;
  • del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche il credito d’imposta “potenziato” per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
  • del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022.

 

Nuova Sabatini

  • Viene rinnovata la c.d. “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), la legge che finanzia gli investimenti in beni strumentali: viene semplificato l’accesso all’agevolazione e viene estesa a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale (finora era prevista solo per finanziamenti non superiori a 200.000 euro).

 

Superbonus edilizio 110%

Viene prorogato fino al 2022 e ampliato il più importante bonus che l’emergenza Covid ha generato, cioè la maxi-detrazione fiscale al 110% dei lavori di eco-sismabonus.

Diverse le novità:

  • tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono inclusi anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, pure se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • il bonus è prorogato, in generale, fino al 30 giugno 2022, ma viene esteso fino al 31 dicembre 2022 se viene realizzato almeno il 60% dei lavori per gli interventi effettuati sui condomini e sugli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari;
  • viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • viene esteso il megabonus al 165% per la ricostruzione di immobili colpiti da terremoto a tutti quelli compresi nelle zone interessate da eventi sismici dopo il 2008;
  • vengono chiariti alcuni aspetti interpretativi.


Importanza del rating di legalità - Il Report Bankitalia

Importanza del rating di legalità - Il Report Bankitalia


Per “rating di legalità” si intende un “indicatore sintetico” di aderenza e rispetto, da parte dell’impresa, di elevati standard di legalità[1], rilasciato dall’AGCM in presenza di determinati requisiti. In buona sostanza è una valutazione dell’impresa sotto un aspetto etico-giuridico, che ci indica quanto sia “clean” l’impianto aziendale, tramite un rispetto e un perseguimento sostanziale di una serie di valori e principi che esulano il puro dato normativo.

 

Ed invero, sebbene l’ottenimento di un determinato punteggio passi attraverso il rispetto di precisi parametri formali, come meglio specificati dagli articoli 2 e 3 del “Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità”, tale risultato è di certo imprescindibile dalla creazione di un modello compliant a 360 gradi, che richiede inevitabilmente un percorso di lenta e progressiva trasmissione, da parte dei vertici aziendali, e recezione, da parte dell’intero personale, di quella serie di principi e best practise che rendono oggi un’impresa non solo competitiva, ma aprono anche ad un insieme di incentivi e facilitazioni, come nel caso dell’accesso al credito.

 

Orbene, come evidenziato dal report del novembre 2020 di Bankitalia[2], in cui sono stati pubblicati i dati, in percentuale, delle imprese titolari di rating di legalità in relazione alla concessione di finanziamenti e all’ottenimento di benefici, risulta lampante l’apporto di tale titolo in termini di agevolazione per l’impresa.

Ed infatti, la quasi totalità di soggetti richiedenti ha ottenuto l’erogazione del credito, circa il 97,5%. È inoltre incoraggiante il dato che mostra l’aumento (dal 40% del 2017 al 58% del 2019) delle imprese richiedenti beneficiate dal rating di legalità, i cui vantaggi sono consistiti nella riduzione delle tempistiche o dei costi di istruttoria e nell’applicazione di migliori condizioni economiche in fase di accesso o di rinegoziazione del finanziamento.

 

Potrebbe sorgere spontaneo, a questo punto, domandarsi perché le restanti imprese, pur titolari di rating di legalità, non abbiano ottenuto alcun beneficio da questo meccanismo premiale. Ebbene, da un lato, è pacifico che un ruolo fondamentale venga ricoperto dal punteggio che di fatto possiede il soggetto richiedente, in quanto l’ottenimento di una “stella”[3] è legato sostanzialmente al rispetto della legge ed al non aver riportato condanne penali: questo comporta che un soggetto che ha, ad esempio, raggiunto le due stelle[4] può sicuramente ambire a dei benefici maggiori in termini creditizi.

Dall’altro, dal report di Bankitalia emerge un dato interessante, ovvero che nel 2019, su 3.800 imprese (che non hanno ottenuto benefici), in 2.345 casi il possesso del titolo non è stato dichiarato dalle imprese in fase di istruttoria del finanziamento, non permettendo dunque ai soggetti in questione di profittarne.

 

Tirando le somme, si può senz’altro constatare che i dati previamente esaminati risultino incoraggianti, in particolare se, ragionando in termini assoluti, consideriamo che dal 2017 al 2019 le imprese finanziate sono passate da 4.400 a 9.099, esattamente in linea con l’evoluzione del numero di soggetti titolari di rating di legalità (da 4.525 a 9.328).

Occorre perciò che le imprese, all’uopo seguite da consulenti esperti del settore, perseguano il raggiungimento di standard sempre più elevati in termini di legalità e compliance, principi cardine nel presente e nel futuro delle imprese.

[1] https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/;

[2] Banca D’Italia – Comunicato Stampa – Divisione Stampa e relazioni esterne, Roma, 13 novembre 2020;

[3] Il meccanismo premiale sotteso dal rating di legalità prevede un punteggio che va da un minimo di una stella a un massimo di tre, oltre all’ottenimento di due “+” (il terzo + comporta l’acquisizione di un’ulteriore stella).

[4] Le due stelle sono legate, ad esempio, a requisiti quali la dotazione di un modello ex 231/2001, o alla dotazione di un sistema di tracciamento di pagamenti.

 

Contributo a cura del Dott. Riccardo Ianni.


Pro e contro di un Amministratore Indipendente nel board

Pro e contro di un Amministratore Indipendente nel board


La figura dell’amministratore indipendente, di derivazione anglosassone, sta progressivamente prendendo piede anche in Italia all’interno del nuovo concept di impresa. Pur non essendovi traccia nel codice civile, la disciplina dell’amministratore indipendente segue i già noti art. 2387 c.c. (requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) e 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci). Egli persegue l’interesse della società, non della maggioranza/minoranza e, non essendo coinvolto in prima persona nella gestione operativa dell’emittente, può fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione, avendo inoltre accesso alle medesime informazioni degli amministratori esecutivi.

È indubbio che la presenza di amministratori indipendenti contribuisca alla creazione di valore aggiunto per l’azienda, la cui percezione, in particolare agli occhi degli “stakeholders”, è certamente quella di una maggiore professionalizzazione della stessa. Inoltre, la qualità delle decisioni prese nel CdA è notevolmente migliorata grazie alla loro presenza e, in caso di crisi o conflitto tra azionisti o dirigenti, ricoprendo una posizione di neutralità e garanzia, sono considerati degli ottimi mediatori, contribuendo così, potenzialmente, all’armonizzazione delle dinamiche e dei possibili conflitti aziendali.
Infine, essendo sensibili agli interessi della società nel lungo periodo, partecipano generalmente in modo attivo alla gestione della successione manageriale e del passaggio generazionale.

Dopo aver analizzato la figura in questione dal punto di vista professionale, è opportuno rilevare come sia essenziale, in seconda battuta, tenere in considerazione l’aspetto “umano-personale” del professionista che si va ad assumere: oltre ai già menzionati requisiti di indipendenza - che acquisiscono una ancora maggior rilevanza nella declinazione pratica - egli deve possedere una personalità dotata di ponderatezza, equilibrio, empatia, risolutezza e senso critico, affiancando e coadiuvando il manager.

Concludendo l’articolo con alcuni consigli utili per l’impresa, si segnala, intanto, come risulti di certo poco congeniale assumere amici, clienti o fornitori eccessivamente accomodanti, la cui indipendenza potrebbe essere rapidamente compromessa, venendo meno, dunque, quel valore aggiunto di professionalità.

Infine, è senza dubbio opportuno remunerare gli amministratori indipendenti nelle PMI: se il compenso sarà indubbiamente legato alle dimensioni della azienda, la formula retributiva risulta essere piuttosto flessibile, con possibilità di scelta tra retribuzione annuale fissa e/o con una componente variabile. Si tratta comunque di un investimento che si ripaga rapidamente, poiché adottare un amministratore indipendente contribuisce a creare una governance evoluta, e ad agevolare e ottimizzare le scelte imprenditoriali.

Adottare un amministratore indipendente, quindi, è consigliabile particolarmente in aziende piccole con fatturati superiori a 5 milioni di euro e attività complesse.