Start-up e PMI Innovative: Un Nuovo Orizzonte Fiscale

Start-up e PMI Innovative: Un Nuovo Orizzonte Fiscale


L’innovazione è il motore del progresso e l’Italia sta cavalcando questa onda con politiche fiscali sempre più orientate a sostenere start-up e PMI innovative. Il Decreto Legge n.179/2012 ha gettato le basi per un ambiente favorevole, introducendo un quadro normativo che facilita la nascita e la crescita di queste nuove realtà imprenditoriali.

 

Identikit di una Start-up Innovativa

Le start-up innovative sono quelle imprese che si dedicano allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. Per essere riconosciute come tali, devono possedere requisiti ben definiti:

  • Sostenere spese di ricerca e sviluppo per almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione.
  • Impiegare personale altamente qualificato come dipendenti o collaboratori.
  • Essere titolari, depositarie o licenziatarie di privative industriali, o detentori dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario.

 

Agevolazioni e Incentivi Fiscali

Queste imprese godono di agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro, come semplificazioni nella costituzione, riduzione degli oneri per l’avvio dell’attività e incentivi agli investimenti nel capitale di rischio. Inoltre, sono esonerate da alcune penalizzazioni fiscali previste per le società di comodo, come l’imputazione di un reddito minimo e l’utilizzo limitato del credito IVA.

 

Il Cammino Normativo e il Limite de minimis 2024

Il cammino normativo italiano prosegue con l’introduzione del nuovo regime de minimis a partire da gennaio 2024, che modifica la detrazione fiscale per start-up e PMI innovative. Questo cambiamento riflette l’importanza degli incentivi fiscali nel contesto economico attuale e l’impegno del governo nel sostenere l’innovazione e la crescita economica.

 

Impatto e Prospettive Future

L’ecosistema delle start-up innovative in Italia è in continua crescita, con oltre 500 nuove società che nascono ogni tre mesi. Questo dinamismo è il risultato di politiche mirate che non solo incentivano la creazione di nuove imprese ma attraggono anche investitori alla ricerca di opportunità in un settore promettente.

 

In conclusione, l’Italia sta consolidando la sua posizione come un hub di innovazione e imprenditorialità. Con un quadro normativo su misura e incentivi fiscali strategici, le start-up e le PMI innovative sono destinate a giocare un ruolo chiave nel panorama economico nazionale e internazionale.

 

 

 

 

 

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Startup: i documenti preliminari in materia di investimenti

Startup: i documenti preliminari in materia di investimenti


Il primo assunto in ambito di documenti preliminari all’investimento nelle startup è che la sostanza prevale sulla forma, perciò io posso anche voler stipulare una lettera d’intenti o un term sheet, ma se in realtà il contenuto di questi documenti corrisponde a quello di un contratto di investimento definitivo sarà quest’ultimo a venire ad esistenza, volente o nolente.

 

Ciò premesso, andiamo ad analizzare nel dettaglio i documenti di cui si tratta.

1. La “lettera di intenti” o “memorandum of understanding” consiste in una manifestazione di interesse, formalizzata in un documento sottoscritto dalle parti, in cui si esprime la volontà di valutare l’investimento e ha un contenuto “soft”, visto che tendenzialmente non vincola l’investitore in alcun modo, eccetto che per quella parte contenente clausole vincolanti, come ad esempio una clausola di esclusiva[1] o una clausola penale[2].

 

2. L’NDA (“non-disclosure agreement”), ossia l’accordo di riservatezza nel quale vengono rivelate delle informazioni riservate all’investitore e ci si tutela affinché le stesse non vengano divulgate all’esterno.

 

3. Il Term sheet, di origine anglo-americana, possiamo definirla come una lettera di intenti “esplosa”, visto il suo contenuto più ampio, alla luce del fatto che può contenere buona parte delle condizioni del contratto di investimento con enunciazione dei diritti richiesti dall’investitore[3].

 

4. Come visto per la lettera d’intenti, anche per il term sheet non può parlarsi di un documento vincolante; tuttavia, maggiore sarà il grado di dettaglio e analiticità delle clausole nello stesso contenute, maggiore sarà il rischio di incorrere in ipotesi di responsabilità precontrattuale, nel caso in cui non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di investimento definitivo.

In sostanza, vediamo come questi documenti siano in realtà degli “ibridi” in quanto, sebbene nati per manifestare un mero interesse e per concertizzare a grandi linee le condizioni generali di investimento, vanno poi ad approssimarsi a livello contenutistico in un contratto di investimento vero e proprio.

 

5. Il contratto preliminare[4], infine, è l’unico dei documenti ad avere un effettivo carattere vincolante, in quanto impegna le parti alla stipulazione del contratto definitivo e contiene tutti gli elementi di quest’ultimo.

 

[1] La startup con questa clausola si obbliga a trattare solo e soltanto con un determinato investitore per un determinato periodo di tempo.

[2] Clausola che potrebbe prevedere delle penali in caso di abbandono delle trattative in mala fede (pericolosa da inserire per i problemi ermeneutici che potrebbero sorgere nel giudizio di sussistenza della “mala fede”).

[3] Esempio: una clausola di anti-diluizione che offre agli attuali investitori il diritto di mantenere la loro percentuale di proprietà nella società acquistando un numero proporzionato di nuove azioni in una data futura in cui i titoli saranno emessi.

[4] Poco usato quando si parla di startup.

 

 

 

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.


Pesi e contrappesi nei rapporti tra startup e investitori

Pesi e contrappesi nei rapporti tra startup e investitori


Gli imprenditori, specie se di giovane età, tendono sempre più ad usare le startup come forme societarie privilegiate, per via delle agevolazioni economiche e fiscali riservate a queste imprese emergenti.

 

Un problema tipico di queste realtà è la ricerca continua (a volte esasperata) di iniezioni di liquidità, da parte di investitori terzi, necessarie per operare sul mercato, crescere e diventare sempre più autonoma finanziariamente; che questo investimenti promanino dai c.d. “business angels[1]” o da una base di “azionariato corale[2]” come nel caso del crowdfunding, quel che emerge con una certa frequenza è l’asimmetria informativa tra gli investitori, da un lato, e le start up, dall’altro, con ovvio danno per queste ultime.

 

Difatti, capita spesso che per ingenerare fiducia nei soggetti che dovranno andare a rimpolpare le finanze societarie, gli startupper tendano a non esprimere dubbi e perplessità circa i termini della trattativa in corso, sebbene nella realtà non abbiano il quadro di quest’ultima completamente chiaro. Questa situazione sconveniente per entrambi gli interlocutori e che tende a generare sfiducia e diffidenza tra le parti, spesso si verifica quando non ci sono molti investitori con cui negoziare per un determinato progetto e quindi aumenta il principio di necessità a fronte del principio di opportunità[3].

 

La realtà delle cose è che gli investitori fanno delle richieste che le startup possono (e devono) negoziare nella giusta misura, in base a poche e ragionate priorità di business, che devono presupporre una chiarissima consapevolezza di quello che si può chiedere e soprattutto di come va chiesto: pertanto, è cosa buona e giusta andare a “scavare” nelle clausole che non entusiasmano particolarmente lo startupper, sollevando obiezioni che dimostrino consapevolezza e conoscenza della materia, ma senza dimenticare le ragioni ed esigenze che animano e sono alla base delle attenzioni e degli interessi delle controparti, desiderose di scorgere il tornaconto economico, quantomeno nel medio-lungo periodo.

 

Abbiamo deciso di avviare un percorso di spiegazione delle clausole di M&A più frequenti ed importanti, a partire dalla prossima puntata.

 

[1] I Business Angels sono tipologie di investitori che investono nella fase seed, ossia iniziale, anche precedente alla effettiva costituzione della startup e tendono per lo più ad investire in imprese che lavorano in settori già da loro conosciuti. Un Business Angel opera indicativamente su dimensioni di intervento tra i 10.000€ ed i 500.000€ e avendo un’approfondita conoscenza del settore di mercato della neonata società è in grado svolgere la due diligence in modo veloce ed a costi ovviamente contenuti, favorendo di fatto la creazione dal basso di nuove startup.

[2] In questa dizione possono ricomprendersi, oltre al crowdfunding, l’azionariato popolare e i supporters’ trust.

[3] Il principio di opportunità-necessità esplicita una dinamica abbastanza intuitiva, cioè che il grado di negoziabilità di una trattativa decresce al decrescere del numero di interlocuzioni possibili con soggetti disposti ad investire nel progetto.

 

Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.