La compliance 231 nella giurisprudenza della Cassazione 


Nel 2021 ricorre il ventennale del D. Lgs. 231/2001, che ha introdotto la responsabilità penale delle imprese e degli enti in Italia. Al fine di ribadire l’importanza per industrie e PMI di dotarsi di un sistema di compliance che le tuteli dal rischio connesso al compimento dei “reati aziendali”, prendiamo spunto da una recentissima sentenza della Cassazione[1], dalla cui analisi ben si può apprezzare l’importanza strategica di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.Partendo dal presupposto che la società in questione non aveva aderito ad un sistema di autoregolamentazione 231, in primo grado questa veniva assolta dal reato 231 denominato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. L’assoluzione nasceva dall’esclusione che il soggetto deceduto nell’incidente avesse avuto accesso all’area pericolosa passando da un cancelletto realizzato abusivamente che, secondo l’accusa, aveva la finalità di permettere l’esecuzione dei lavori accelerandoli e abbassandone il costo; pertanto, l’imputazione che veniva mossa alla società era quella di aver omesso le misure di prevenzione legislativamente previste per ottenere un vantaggio in termini di risparmio di spesa.Il ribaltamento della sentenza in appello nasce, invece, dal riconoscimento dell’avvenuto accesso del lavoratore al macchinario per il tramite di questo cancelletto abusivo. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello rilevando che la realizzazione del varco abusivo non fosse finalizzata all’ottenimento di un vantaggio produttivo per la s.r.l. e, quindi, a logiche di risparmio societarie, ma servisse, al contrario, ad alleggerire il lavoro degli operai nel caricamento degli utensili.Naturalmente, se ci fosse stato un complesso di procedure scritte ben strutturato con annesso un adeguato sistema di controlli, come chiaramente regolato dalla normativa 231, sarebbe stato evidenziato subito il comportamento scorretto del dipendente, che ha utilizzato un accesso volto a “risparmiare fatica ai lavoratori[2]” per una finalità del tutto diversa con quella per la quale tale accesso era stato pensato e creato. Un Modello 231 correttamente ed effettivamente attuato avrebbe ragionevolmente spinto un accorto Pubblico Ministero ad archiviare il caso. La società ha, infatti, adottato tardivamente l’impianto di “compliance 231” per beneficiare della funzione premiale[3]collegata alla predisposizione dei protocolli[4]” dopo il reato e consistente nella possibilità di proseguire nell’attività produttiva, evitando le sanzioni interdittive; la Cassazione afferma, però, che ciò non la esenta da uno “scrutinio d’idoneità più rigoroso[5]” rispetto a quello cui sarebbe stata sottoposta nel caso in cui avesse potuto celermente produrre le carte e le prove necessarie a dimostrare la correttezza delle prassi aziendali - plasmate sulla normativa 231 nonché sul T.U. 81/08 - e la condotta consapevolmente irresponsabile del soggetto poi deceduto.In pratica, la soluzione del “ravvedimento operoso[6]”, sebbene dimostri una minore futura “capacità a delinquere[7]” dell’ente con ovvie ricadute positive nel corso del processo, non sempre risulta essere un valido escamotage per evitare le pesanti conseguenze di un reato 231, specie in materia di sicurezza dei lavoratori; pertanto, dotarsi di un sistema di autoregolamentazione 231, dovrebbe essere sempre più al centro delle valutazioni delle industrie che vogliano operare serenamente e perseguire politiche d’impresa etiche ed evolute.[1] Cass. Pen. Sez. 4 n. 36778/2020[2] Così desumeva il perito d’ufficio, al netto delle sue valutazioni.[3] Che sarebbe il contraltare della funzione esimente correlata alla adozione del modello ante delictum; così, A. Rugani, La costruzione del “modello di organizzazione, gestione e controllo”, Profili contenutistici e metodologici, in Altalex.[4] Ibidem.[5] Ibidem.[6] M. Arena, La responsabilità amministrativa delle imprese: il D.Lgs n. 231/2001. Normativa, modelli organizzativi, temi d'attualità, Nuova Giuridica 2015.[7] Ibidem.