Gli aiuti in regime de minimis


Le imprese che sono interessate agli incentivi e ai finanziamenti pubblici si imbattono frequentemente nelle c.d. “Dichiarazioni de minimis”: si tratta di dichiarazioni da allegare all’istruttoria di accesso all’incentivo riguardanti il rispetto di certe soglie di spesa. Cosa significa in concreto?Divieto di aiuti di StatoIl presupposto di questo regime è una regola generale dell’Unione Europea, che vieta agli Stati di sovvenzionare in qualsiasi modo le imprese per non falsare il mercato e la concorrenza: si chiama “divieto di aiuti di Stato”. Come ogni regola, anche questa presenta alcune eccezioni.Il “regime de minimis” è una di queste eccezioni e serve a stabilire se e quando le Amministrazioni Pubbliche possano fornire alle imprese agevolazioni economiche. In pratica, le Pubbliche Amministrazioni possono concedere aiuti economici alle imprese entro determinati importi massimi, parametrati in percentuale agli investimenti e solo se autorizzati dalla Commissione europea. In generale, è previsto che ogni agevolazione pubblica deve essere preventivamente notificata (cioè comunicata in modo formale secondo un certo procedimento) alla Commissione Europa; gli aiuti di ridotte dimensioni, chiamati per l’appunto aiuti “de minimis”, si presume che non abbiano un impatto rilevante sulla concorrenza e, quindi, non devono essere pre-autorizzati.Possono, pertanto, essere erogati aiuti alle imprese alle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013, in regime de minimis, senza obbligo di notifica.Importi da rispettare nel regime de minimis Le soglie al di sotto delle quali un aiuto statale è ammesso variano in base ad alcune caratteristiche.In via ordinaria, una impresa non può ricevere, nell’arco di tre anni, concessioni qualificabili come “aiuti” per più di 200.000 euro. Questo massimale diventa di 500.000 euro nel caso in cui l’impresa aiutata fornisca i c.d. Servizi di interesse economico generale (SIEG), perché in questa ipotesi sono agevolazioni a titolo di compensazione per un servizio ritenuto utile alla collettività.Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, invece, il massimale, nell’arco dei tre anni, non può superare i 100.000 euro ad impresa beneficiaria e comunque non può finanziare l’acquisto di veicoli.Di conseguenza, per stabilire se un’impresa ha diritto ad un incentivo in regime de minimis e per calcolare l’importo massimo che può essere concesso con ogni singola misura, si devono sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa (bandi, finanziamento, crediti di imposta, ecc.), nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso e i due precedenti). Si spiega così la presenza delle “Dichiarazioni de minimis” allegate alle domande di agevolazione. Infatti, l’impresa che richiede un aiuto “de minimis” è tenuta a comunicare quali altri aiuti dello stesso tipo ha ricevuto, in modo che l’amministrazione concedente possa controllare che non abbia superato il massimale ammissibile. Nel caso di superamento del limite, l’aiuto non potrà essere attribuito.Ambiti esclusi  A prescindere dagli importi, questa tipologia di aiuti non può essere usata nei settori della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera.La due diligenceTutti i sistemi di incentivazione, in regime de minimis o meno, sono sottoposti a controllo da parte dello Stato, per questo è necessario prevedere i sistemi di governance per l’autoregolazione aziendale (Modello 231, rating di legalità, etc), destinati a rassicurare l’impresa dal rischio di call back degli aiuti. Basti pensare a tutta la recente normativa sui crediti di imposta, di cui è stata sottovalutata una previsione normativa: da qualche tempo, la legge precisa sempre che il credito è concesso a condizione che siano rispettate le norme relative alla sicurezza su lavoro, ai rapporti di lavoro, alle retribuzioni, alla normativa 231, ai contributi previdenziali, etc. La consulenza per la due diligence, infatti, consente di verificare preventivamente la solidità dell’azienda di fronte ai controlli. Contributo a cura del Dott. Piermarco Di Lallo.